
Contributo spesa per le famiglie – La domanda si farà online
Roma Capitale pubblicherà un Avviso Pubblico attraverso il quale i cittadini potranno fare domanda per l’erogazione del sostegno alla spesa per famiglie in condizioni di difficoltà economica causate dalle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19.
Il modulo si dovrà compilare e inviare direttamente on line sul sito di Roma Capitale.
I contributi saranno erogati secondo tre fasce:
fino a 300 euro per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone;
fino a 400 euro per nuclei familiari composti da 3 o 4 persone;
fino a 500 euro per nuclei familiari composti da 5 o più persone.
Le richieste saranno smistate ai vari Municipi di riferimento, che dopo aver effettuato una prima verifica di eventuali altri contributi percepiti dai richiedenti, procederanno ad inviare all’Amministrazione Capitolina una banca dati dei beneficiari.
Il Dipartimento alle Politiche Sociali di Roma Capitale liquiderà il contributo direttamente tramite versamento su IBAN. Qualora il richiedente non l’avesse indicato nella domanda, il contributo sarà erogato attraverso Buoni Pasto.
Il contributo sarà incompatibile con altre forme di sostegno al reddito erogato da Enti Pubblici. Al momento della domanda, il nucleo richiedente dovrà compilare un’autocertificazione, su cui saranno condotte verifiche ex-post da parte dall’Amministrazione e in itinere a campione.
Per la consegna dei Buoni Pasto l’Amministrazione sta vagliando il coinvolgimento di volontari della Polizia Locale di Roma Capitale per attivare la consegna a domicilio.
Per sostenere i cittadini nell’invio della richiesta si sta valutando anche il coinvolgimento del Segretariato Sociale. È inoltre in corso un’interlocuzione con reti di parrocchie e organizzazioni del Terzo Settore cittadino al fine di intercettare una possibile platea di ‘invisibili’, che potrebbero non attivarsi secondo i canali stabiliti per la richiesta della misura.

Coronavirus, Accordo Governo – ABI
Nella notte è stato ufficialmente siglato un accordo tra il Governo, rappresentato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, l’ABI e le parti sociali. Motivo della contrattazione è l’anticipazione, da parte delle banche, della cassa integrazione ai lavoratori. I primi soldi arriveranno entro Pasqua, dunque ben prima dei canonici 2-3 mesi di lavorazione delle pratiche. Azzerati quindi i costi, la burocrazia e l’attesa per i lavoratori, le banche anticiperanno le somme che verranno poi ristorate direttamente da INPS.
La convenzione è stata sottoscritta in accordo dai sindacati, dall’Associazione Bancaria Italiana e il Governo. Essa consentirà agli istituti di credito di anticipare fino a un massimo di 1.400 € per la CIG a zero ore di 9 settimane. Si parla di un assegno proporzionato, nel caso in cui i periodi, invece, siano inferiori o part-time. La durata equiparerà il periodo di copertura previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori delle imprese chiuse per il Coronavirus.
Le banche, come nel decennio della crisi finanziaria partita nel 2008, anticiperanno le somme e verranno poi ristorate direttamente da Inps. Qualora l’importo complessivo della Cig fosse superiore ai 1.400 euro, sarà la stessa banca a integrare la differenza, una volta incassate le risorse extra dall’Istituto di previdenza “entro al massimo 7 mesi”.
In totale 5 miliardi di Euro stanziati per l’operazione che coinvolgerà 10 milioni di lavoratori tra Cassa integrazione ordinaria, in deroga e Fondo di integrazione salariale: compresi negozietti, bar e microimprese anche con un solo dipendente.

MEF – Modulo per la sospensione dei mutui per la prima casa
Scatta la moratoria dei mutui a favore di lavoratori dipendenti in cassa integrazione o lavoratori autonomi e liberi professionisti la cui attività ha subito un calo significativo a causa della crisi o dei provvedimenti adottati dal governo per arginare l’epidemia.
Con un apposito Decreto Ufficiale il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha infatti integrato il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cosiddetto fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa. In questo modo, in base a quanto previsto dall’art. 54 del decreto Cura Italia, i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:
- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.
Per scaricare il modulo cliccare qui: ModuloSospensioneMutui2020.pdf

CORONAVIRUS: RICHIESTA DI DISPONIBILITA’ RSA/NUCLEI RSA AD ACCOGLIERE PAZIENTI POSITIVI
La Regione invita i titolari di strutture residenziali per persone non autosufficienti, anche anziane, a manifestare la disponibilità ad accogliere pazienti COVID positivi che non necessitano di ricovero in ambiente ospedaliero.
La richiesta di disponibilità è rivolta alle strutture che siano in possesso dei requisiti minimi autorizzativi purché in grado di garantire quelli del livello estensivo all’interno di strutture o di nuclei dedicati.
I nuclei o le strutture essere isolati e dotati di personale dedicato e dovranno rispettare criteri di eleggibilità, requisiti e procedure come regolate nel documento Strutture/nuclei residenziali per l’accoglienza di pazienti non autosufficienti, anche anziani, COVID-19 positivi (scarica), tutto in conformità alle linee guida del Ministero della Salute del 25 marzo 2020.
Modalità di adesione
Inviare, nel più breve tempo possibile, la dichiarazione redatta secondo il modello (allegato B) all’indirizzo dedicato reteterritorio@regione.lazio.legalmail.it.
In considerazione dell’emergenza, l’amministrazione regionale procederà a valutare le istanze considerando prioritariamente le strutture interamente dedicate, secondo l’ordine cronologico di acquisizione e secondo la collocazione geografica.
DPCM 28 MARZO 2020 – Fondo di Solidarietà Comunale 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all’art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali;
Visto l’art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale di cui al comma 380-ter dell’art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, al netto dell’eventuale quota dell’imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti
finanziari, e’ stabilita in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall’anno 2020, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell’IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
Visto l’art. 1, comma 850, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale di cui al comma 448 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle
minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto l’art. 1, comma 449, lettere da a) a d-ter), della legge n. 232 del 2016, in base al quale che il Fondo di solidarieta’ comunale di cui al comma 448 e’:
a) ripartito, quanto a euro 3.753.279.000 tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell’importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell’importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e’ ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l’equivalente del gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l’anno 2017 e
il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita’ fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall’anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui alla legge n. 208 del 2015, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l’esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016. L’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all’anno 2019. A decorrere dall’anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2029. La restante quota, sino all’anno 2029, e’, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta’ comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell’IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all’ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all’attuazione del correttivo di cui al comma 450 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall’anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all’applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e’ attribuito
sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l’importo negativo di euro 100.000. L’eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
Visto che l’art. 1, comma 551, della legge n. 160 del 2019, dispone che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo di solidarieta’ comunale e’ incrementato di 2 milioni di euro annui e che si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, a stabilire le misure di attuazione dello stesso comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti del predetto stanziamento, l’importo che gli stessi hanno l’obbligo di versare per alimentare il Fondo di
solidarieta’ comunale mediante una quota dell’imposta municipale propria;
Visto che, ai sensi dell’art. 1, comma 783, della citata legge n. 160 del 2019, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta’ comunale resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall’applicazione dei commi
da 10 a 16, 53 e 54 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e che restano altresi’ fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale;
Visto, altresi’, che i commi 848 e 849, dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispongono che la dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale di cui al comma 448 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell’art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinati a pecifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarieta’ comunale e che, per l’anno 2020, i comuni beneficiari nonche’ i criteri e le modalita’ di riparto delle risorse sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali;
Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019;
Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di solidarietà comunale 2020 approvata nella seduta del 15 ottobre 2019 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2018 concernente l’adozione della stima delle capacita’ fiscali 2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonche’ della variabilita’ dei dati assunti a riferimento;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l’applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all’ammontare delle risorse storiche di riferimento, si puo’ applicare un correttivo finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell’IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta’ comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta’ comunale e’ calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacita’ fiscali e fabbisogni standard di cui alla
lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell’ambito del Fondo di solidarieta’ comunale, e’ costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all’anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale
all’accantonamento in misura non superiore all’eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento e’ ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all’anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate.»;
Visto l’art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo
precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
Visto l’art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell’importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all’incremento dei contributi straordinari di cui all’art. 15, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno;
Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali l’11 dicembre 2019, ai sensi del comma 451 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 9 gennaio 2020;
Vista l’informativa resa dal Ministero dell’interno in seno alla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2020;
Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, che prevede che il Comune di Sappada e’ distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito della Provincia di Udine a decorrere dalla data del 16 dicembre 2017;
Considerato, pertanto, che nei confronti del Comune di Sappada, a decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2017, al pari di tutti i comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, non trova applicazione il quadro normativo relativo al Fondo di solidarieta’ comunale:
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno;
Decreta:
Art. 1
Composizione del Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2020
1. Per l’anno 2020 il Fondo di solidarieta’ comunale e’ composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
c) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;
d) dalla quota di cui l’art. 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;
2. Per l’anno 2020 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) e’ prededotto il contributo, sino all’importo massimo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalita’ di cui all’art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.
Art. 2
Determinazione della dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2020
1. Il Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2020, di cui all’art. 1, comma 1, al netto della quota di cui all’art. 7, comma 2 del presente decreto, e’ stabilito nel complessivo importo di euro 6.199.513.364,88. Tale importo e’ integrato di euro 332.031.465,41 derivanti dall’ulteriore quota dell’IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all’art. 8, comma 5, di cui euro 250.000.000 gia’ iscritti in
bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo di bilancio, previo versamento all’entrata delle somme recuperate dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, comma 129 della legge di stabilita’ 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n.228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarieta’ comunale, l’Agenzia delle entrate – Struttura di gestione – versa al capitolo 3697 dell’entrata del bilancio dello Stato una quota dell’IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna pari, complessivamente, a euro 2.768.800.000,00 – inclusa la quota
recuperata ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente decreto – determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell’IMU valide per l’anno 2015, come comunicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune e’ indicato nell’allegato 1 al presente decreto.
Art. 3
Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario
1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta’ comunale spettante per l’anno 2020 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e’ effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2019, come definito ai sensi dell’art. 1, comma 921, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il valore di cui al periodo precedente e’ rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell’11 aprile 2019;
b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
2. In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 50 per cento della quota del Fondo di solidarietà comunale relativa, per l’anno 2020, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, è accantonato e redistribuito ai medesimi comuni
sulla base della differenza tra le capacità fiscali, considerate nella misura del 55 per cento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» approvata nella seduta della medesima
Commissione del 15 ottobre 2019.
3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo di cui al comma 450 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.
4. Per l’anno 2020 l’importo risultante dall’applicazione dei comma 2 e 3 è rettificato con l’applicazione del correttivo di cui al comma 449, lettera d-bis) dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.
5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 4 e’ riportato nell’allegato 2.
6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020 i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni preesistenti.
Art. 4
Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna
1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta’ comunale spettante per l’anno 2020 ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2019, come definito ai sensi dell’art. 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018, rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell’11 aprile 2019;
b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Per i singoli comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 1 e’ riportato nell’allegato 2.
Art. 5
Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) e attribuzione della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 2
1. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), pari a 3.753.279.000 euro è ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all’allegato 3, colonne 1, 2, 3 e 4.
2. La quota del Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2020 di cui all’art. 1, comma 2, è attribuita ai comuni beneficiari in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi di cui all’allegato 3, colonna 5.
Art. 6
Disposizioni per il comune di Mappano
1. A seguito dell’istituzione del comune di Mappano (TO) la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l’anno 2020 a tale ente locale e’ calcolata rideterminando la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante in base agli articoli 3 e 5 ai comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 e’ effettuata ripartendo tra il comune di Mappano ed i singoli comuni interessati la quota di Fondo per il 90 per cento sulla base dei dati della popolazione residente e per il 10 per cento in base all’estensione territoriale.
Art. 7
Accantonamento per l’anno 2020
1. Per l’anno 2020 è costituito un accantonamento di euro 7.000.000,00 sul Fondo di solidarietà comunale.
2. L’accantonamento di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018.
3. L’accantonamento, al netto delle somme di cui al comma 2, e’ destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell’accantonamento è calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l’anno 2020, di cui all’art. 3, comma 1 ed all’art. 4, comma 1.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le rettifiche di cui al comma 3 decorrono dall’anno 2020 e l’accantonamento di cui al comma 1, al netto delle somme di cui al comma 2, non utilizzato e’ destinato all’incremento dei contributi straordinari di cui all’art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 8
Determinazione della quota del Fondo di solidarietà per l’anno 2020 relativa ai singoli comuni
1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, la somma algebrica del valore di cui all’allegato 2, colonna 5 e del valore di cui all’allegato 3, colonna 6, e’ riportata nell’allegato 4, colonna 1.
2. Il contributo di cui alla lett. d-ter) del comma 449 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui ai comuni fino a 5.000 abitanti, e’ ripartito come riportato nell’allegato 4, colonna 2.
3. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base ai commi 1 e 2 sono corretti in relazione all’accantonamento di cui all’art. 7, i cui valori per singolo ente sono riportati nell’allegato 4, colonna 3.
4. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all’allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni l’importo spettante per l’anno 2020 a titolo di Fondo di solidarieta’ comunale, riportato nell’allegato 4, colonna 4.
5. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all’allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni un’ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l’anno 2020 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarieta’ comunale, il cui importo e’ riportato nell’allegato 4, colonna 5. In tal caso l’Agenzia delle entrate – Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.
6. Ove l’Agenzia delle entrate – Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell’adempimento al Ministero dell’interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero
negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.
Art. 9
Compensazioni finanziarie per l’anno 2020
1. Per l’anno 2020 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall’applicazione dell’art. 8, sono applicate le detrazioni conseguenti all’applicazione dell’art. 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 10
Erogazioni di risorse per l’anno 2020
1. Per l’anno 2020, il Ministero dell’interno, Direzione Centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarieta’ comunale in base all’art. 8, al netto delle detrazioni di cui all’art. 9, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilita’ di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta’ comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Art. 11
Operazioni da parte dell’Agenzia delle entrate
1. Per l’anno 2020 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell’allegato 1 e nell’allegato 4, colonna 5, o derivanti dall’applicazione dell’art. 9 sono comunicati dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall’imposta municipale propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La
trattenuta da parte dell’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione e’ effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2020. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall’art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto verra’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29/20A01920/sg
Coronavirus, Regione Lazio: moratoria rimborsi bandi credito
Stop fino a 12 mesi ai rimborsi dei prestiti ottenuti dalle imprese grazie a bandi della Regione e sospensione per due mesi (60 giorni) dei termini fissati per i beneficiari dei bandi gestiti dalla Regione per espletare tutti gli adempimenti che sono loro richiesti. Inoltre proroga, sempre di 60 giorni, dei termini per la presentazione delle domande per partecipare a quattro bandi. Sono i contenuti di una delibera approvata, dalla Giunta Regionale del Lazio su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione Paolo Orneli, di concerto con il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori.
I dettagli del provvedimento
Sono numerosi i bandi che la Regione, nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, ma anche nel precedente periodo di programmazione, ha attivato per concedere crediti a favore di imprese e liberi professionisti come, a titolo di esempio, il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, Fondo Futuro, i prestiti partecipativi, a sostegno del circolante e lo Smart Energy Fund. Per tutti è ora prevista una “moratoria regionale straordinaria 2020” per gli strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla Regione Lazio. Potranno accedervi tutti i beneficiari delle varie misure agevolative regionali, che non abbiano posizioni debitorie deteriorate, che non siano in procedura fallimentare e a carico dei quali non risultino protesti o non siano gravati da ipoteche legali o giudiziali decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.
I finanziamenti per i quali si può procedere alla Moratoria Regionale 2020 devono essere attualmente in corso e le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa.
La sospensione delle rate può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi. In alternativa, può essere concesso un allungamento del periodo di ammortamento del finanziamento, per un periodo massimo del 100% della durata residua e, comunque, fino a un massimo di 5 anni.
Si stima che le imprese che potranno usufruire della moratoria siano circa 3.600.
Sono poi sospesi tutti i termini previsti per gli adempimenti a carico dei vincitori dei bandi finanziati con il POR FESR LAZIO 2014-2020, come ad esempio quelli per la realizzazione di progetti di investimento in ricerca industriale, in sviluppo sperimentale, in azioni di innovazione degli impianti, in azioni di internazionalizzazione, per l’attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, per il sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori. I termini sospesi sono, per esempio, quelli per: la costituzione delle ATI/ATS, la sottoscrizione degli Atti di Impegno, la realizzazione dei progetti, la richiesta di anticipo e la presentazione della fidejussione e le richieste di Saldo.
Infine la delibera proroga di 60 giorni le scadenze per partecipare a quattro bandi:
- Avviso Pubblico “APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate” (bando non ancora aperto);
- Il bando “DTC, Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase” (bando aperto, scadenza attuale che viene prorogata di 60 giorni, 17 aprile 2020);
- Avviso Pubblico “Voucher Internazionalizzazione – seconda finestra” (bando non ancora aperto);
- Bando “Progetti di Internazionalizzazione 2020” (bando non ancora aperto).

Croce Rossa Italiana – Accordo con Ater per consegna farmaci ed alimenti a domicilio

INPS – Circolare 44 del 24 Marzo 2020 Bonus Baby Sitting
Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70.
Istruzioni contabili
1. Premessa
Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica.
In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, è sorta l’esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con iniziative quali l’ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all’acquisto di servizi di baby-sitting.
In tale prospettiva, si collocano le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato, che riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi. Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tutti i soggetti sopra menzionati è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall’INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.
Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l’INPS attiva il monitoraggio e comunica l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.
Con successivo messaggio dell’Istituto sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.
2. Ambito soggettivo di applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto legge n. 18/2020. Requisiti del soggetto richiedente
Nell’ambito delle speciali norme dettate in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori per fronteggiare l’emergenza COVID-19, all’articolo 23 del decreto legge, sono disciplinati specifici congedi e indennità che, sotto il profilo dei soggetti, sono destinati ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori
autonomi iscritti all’INPS.
Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
Al comma 8, l’articolo 23 del D. L. n. 18/2020 introduce una agevolazione alternativa al congedo destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:
– dipendenti del settore privato;
– iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
– autonomi iscritti all’INPS.
Il bonus di cui al comma 8, sotto forma di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la
richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge in esame sono estese ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, disposte dal decreto-legge in favore delle famiglie del settore privato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge.
Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
– medici;
– infermieri;
– tecnici di laboratorio biomedico;
– tecnici di radiologia medica;
– operatori sociosanitari.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:
– sicurezza;
– difesa;
– soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza spetta anche in questo caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni, rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.
3. Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d’età del minore
Per quanto concerne la misura del bonus per sevizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge, con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.
Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 (cfr. il paragrafo 2), il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.
Ciò implica che, nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).
Il beneficio per servizi di baby-sitting, previsto al comma 8 dell’articolo 23 del decreto-legge citato e al comma 3 dell’articolo 25 del medesimo decreto, compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
Per consentire all’INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.
Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020. A partire da tale data, infatti, per effetto di quanto stabilito dal citato D.P.C.M. del 4 marzo 2020, è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di
presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Si ritiene infatti che la ratio della disposizione sia di agevolare il maggior numero di famiglie possibile, con figli entro i 12 anni alla data di chiusura dei servizi scolastici stabilita con il predetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In via ulteriore, per effetto di quanto stabilito al comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge citato, ai fini dell’accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La disposizione richiamata in seno all’articolo 23 vale per tutti i potenziali richiedenti il bonus nel comparto privato e in quello pubblico (ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge). Al comma 7, dell’articolo 23, è stabilito infine che “le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari”. Si precisa, dunque, che le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all’Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi
dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’INPS a cura del richiedente.
4. Modalità di compilazione della domanda
Al comma 10, dell’articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall’INPS.
Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
5. Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia
Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
– direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
– avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
– tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.
In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali errori nell’indicazione dell’IBAN.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.
La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS).
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.
In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017.
Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.
Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio.
L’inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il
15 giugno).
In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.
Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.
Tenuto conto della ratio dell’istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017.
Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e
sorveglianza dei minori.
6. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
I benefici disciplinati dall’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 (congedo e indennità per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi), sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 23, comma 11).
Invece, per il bonus di cui all’articolo 25 (congedo e indennità per i dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato), il budget relativo è pari a 30 milioni di euro (art. 25, comma 5).
Per i benefici introdotti dal decreto l’INPS provvederà al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Per quanto riguarda, in particolare, i bonus per i servizi di baby-sitting, qualora dal monitoraggio emerga il superamento dei limiti di spesa fissati dalla norma, l’INPS procederà a ricevere le domande con riserva di ammissione e, solo in caso di ulteriori risorse disponibili, le domande potranno essere accolte e poste in pagamento con la modalità di erogazione del Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.
7. Istruzioni contabili
Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti
delle prestazioni illustrate nella presente circolare.

Ministero dello Sviluppo Economico – Modifiche al Decreto 22 Marzo 2020
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 in data 11 marzo 2020, che individua le attività del commercio al dettaglio non sospese nonché le prescrizioni in materia di attività dei servizi di ristorazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, ai sensi del quale l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
VISTA la “Classificazione delle attività economiche ateco 2007”, adottata dall’Istituto nazionale di statistica – ISTAT e consultabile all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare l’elenco dei codici ATECO in modo da consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall’altro lato, la sospensione delle attività non ritenute essenziali;
SENTITO il Ministro dell’economia e delle finanze;
DECRETA
Art. 1
(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020)
1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.
2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
ALLEGATO 1:
ATECO DESCRIZIONE
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (1)
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20 Attività dei call center (2)
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (3)
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
NOTE
1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
2. Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
3. Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Regione Lazio – LAZIO DOCTOR PER COVID-19
La Regione Lazio, fornisce un ulteriore strumento per consultare informazioni utili legate all’emergenza sanitaria in corso sul territorio nazionale e mettere in contatto i pazienti con gli operatori sanitari.
L’applicazione contiene raccomandazioni ed iniziative legate al COVID-19 insieme ad un questionario di autovalutazione. I dati inseriti dagli utenti verranno rielaborati dal sistema e messi a disposizione degli operatori sanitari.
Nel caso di risposte indicative di rischio di contatto o malattia, l’utente verrà contattato per un approfondimento ed una televisita, e verrà inserito nel servizio di telesorveglianza che prevede la compilazione periodica da parte dei cittadini di un questionario sui sintomi e sulla temperatura corporea.
Per i pazienti positivi, tramite l’applicazione sarà possibile attivare il servizio di telemonitoraggio, collegandosi ad alcuni semplici dispositivi che verranno consegnati al paziente al momento della diagnosi.
LAZIO DOCTOR per Covid non è un servizio di emergenza e non sostituisce il servizio del Numero Unico delle Emergenze (NUE) 112/118 che deve essere attivato da parte del cittadino in caso di emergenza sanitaria.
Questo servizio è dedicato a tutti gli assistiti nel territorio del Lazio e rappresenta uno strumento innovativo in più per garantire un’assistenza efficace alle persone a cui sarà riconosciuta l’esigenza, agli anziani, alle persone sole e ai pazienti affetti da patologie croniche.
Con questo servizio che sfrutta le potenzialità della telemedicina, sarà possibile ricevere assistenza anche a casa.
Scarica l’applicazione qui.
Per eventuali problemi legati all’istallazione scrivere all’indirizzo mail: advice@regione.lazio.it