
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Prezzi delle mascherine chirurgiche
ORDINANZA n. 11 /2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO l’articolo 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n.0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all’art. 1, il Dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ed a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
CONSIDERATO che lo stesso articolo 122 statuisce che rientra tra i compiti del Commissario Straordinario attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine “chirurgiche” in esito al prossimo avvio della così detta “fase 2”;
CONSIDERATO che tale aumento della domanda potrebbe comportare, per le mascherine “chirurgiche”, ritenute “beni strumentali utili a fronteggiare l’emergenza” e, quindi, beni di primaria necessità, una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso a tale tipologia di dispositivi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure di contrasto programmate;
CONSIDERATO che si ritiene necessario intervenire, per calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, definendo un prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo;
CONSIDERATO che il documento UNI EN 14683 dell’ottobre 2019 e la tabella ivi compendiata definisce i requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico:
Tipo I:
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
Tipo II:
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
Tipo IIR:
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60
Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
DISPONE
Art. 1
(Prezzi massimi di vendita al consumo)
Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell’allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19
Ieri, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
PREMESSA
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
1-INFORMAZIONE
• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
• In particolare, le informazioni riguardano
– l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
– la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
– l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
– l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
• L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS:
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
• Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Cassa Integrazione – Stabiliti i criteri di accesso
In data 16 Aprile è stato raggiunto un accordo tra la Regione Lazio, l’Assessorato al Lavoro e l’Associazione Bancaria Italiana in merito all’anticipazione degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti di integrazione al reddito da parte degli Istituti di credito del territorio laziale.
La Regione Lazio fornirà la lista delle casse integrazioni lavorate fino ad ora, circa 31.978, come garanzia per l’erogazione della liquidità al lavoratore. E’ stato inoltre istituito un tavolo di monitoraggio che si riunirà due volte a settimana per risolvere eventuali problematiche o situazioni di criticità che dovessero insorgere.
Questo il documento diffuso dall’ABI contenente le indicazioni ricevute per l’anticipo della Cassa Integrazione in Deroga ai lavoratori.

Regione Lazio – Misure di sostegno ai gestori di asili nido privati accreditati
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:
1) di destinare la somma complessiva di euro 3.000.000,00 sul capitolo di bilancio H41990, esercizio finanziario 2020, a sostegno delle imprese che gestiscono asili nido privati accreditati come sotto meglio specificati;
2) di stabilire per l’erogazione dei contributi economici quanto di seguito indicato:
1. Soggetti beneficiari sono:
a. Imprese private titolari di asili nido, accreditati ai sensi della DGR n. 903/2017 alla data di pubblicazione della presente deliberazione, per i quali non sussiste alcun rapporto contrattuale con Enti pubblici;
b. Imprese private titolari di asili nido, accreditati ai sensi della DGR n. 903/2017 alla data di pubblicazione della presente deliberazione, limitatamente ai posti nido non coperti da convenzione, appalto o concessione con Enti pubblici;
c. Imprese private che gestiscono asili nido aziendali privati accreditati, ai sensi della DGR n. 903/2017, alla data di pubblicazione della presente deliberazione;
2. Contributo economico:
a. Euro 100/mese per ogni posto nido autorizzato e accreditato a decorrere dal mese di marzo 2020 fino alla ripresa delle attività educative e comunque non oltre il mese di luglio 2020;
b. Il contributo sarà assegnato alle domande, ritenute ammissibili, in ordine di presentazione delle stesse fino ad esaurimento delle risorse (a tal fine si considera il plafond mensile pari ad euro 600.000,00);
c. Sono riconoscibili esclusivamente le seguenti voci di spesa, purché non coperte da altri contributi pubblici:
– Canone di Locazione;
– Spese amministrative;
– Spese di sanificazione e pulizia dei locali;
– Utenze;
– Manutenzione del verde;
– Acquisto di materiale informatico per attività a distanza;
– Acquisto di materiali per la didattica:
– Acquisto di DPI.
3. di stabilire che i beneficiari ammessi al contributo sono tenuti a presentare i giustificativi delle spese sostenute entro 90 giorni dalla fine dell’emergenza ossia al 31.10.2020, salvo ulteriore proroga, pena la sospensione dell’accreditamento. Pertanto, per le spese sostenute i beneficiari dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed
esibirli in caso di controlli anche a campione. la Regione si riserva in caso di inadempimento a revocare il contributo e richiedere la restituzione delle somme già erogate;
4. di stabilire che con apposito avviso, da adottare con atto della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, verranno stabiliti i termini e le modalità di presentazione della domanda.
Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
Per il testo integrale della delibera:

Piano “PRONTO CASSA” – Chiuso lo sportello del Fondo Rotativo Piccolo Credito
A seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili per il Piano Pronto Cassa, è stata disposta la chiusura dello sportello del Fondo Rotativo Piccolo Credito sulla piattaforma Fare Lazio e pertanto non sarà più possibile presentare domande di adesione al suddetto progetto a sostegno delle imprese.
Per leggere la determina:

Regione Lazio – Oltre 20 milioni a sostegno delle famiglie
La Regione Lazio stanzia 21 milioni di euro a sostegno delle famiglie, in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19.
Con due apposite delibere di giunta approvate oggi, sono stati emessi due provvedimenti diversi: ‘Buono spesa’ che stanzia 19 milioni di euro in favore dei Comuni e Misure straordinarie per gli enti del terzo settore per un importo di 2 milioni di euro.
Nel dettaglio, i 19 milioni di euro sono cosi’ suddivisi:
- 7 milioni sono destinati ai Municipi di Roma Capitale;
- 12 milioni sono ripartiti tra gli altri Comuni del Lazio, in proporzione alla popolazione.
Le risorse del “Buono Spesa” sono destinate a coprire i costi sostenuti per l’acquisto di medicinali, cibo e per la distribuzione di pacchi alimentari, ne potranno beneficiare le famiglie e tutti quei soggetti che in questo momento precario trovano difficoltà nel fra fronte ai bisogni primari del proprio nucleo familiare.
La Regione Lazio sta mettendo in campo una serie di azioni concrete e immediate per rimanere vicino a chi si trova in difficoltà, assicurando i beni di prima necessità e dando la possibilità di acquistare anche le medicine.
Per accedere invece al servizio di distribuzione a domicilio, va presentata domanda al segretariato sociale territorialmente competente oppure bisogna essere segnalati da parte degli enti del Terzo settore.
I requisiti richiesti sono quelli elencati di seguito:
- essere in carico ai servizi sociali comunali;
- trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica.
Il buono spesa o pacco alimentare ha un valore di 5 euro a persona al giorno, elevabile a 7 euro in caso in cui il destinatario sia un minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile, il massimo importo concedibile per singolo nucleo familiare ammonta a 100 euro a settimana. Le spese per medicinali sono riconosciute in base alla situazione di disagio economico, fino a un massimo di 100 euro al mese.
I Comuni provvederanno tempestivamente all’erogazione dei buoni spesa o dei pacchi alimentari ai beneficiari, anche attraverso l’attivazione di accordi con le catene di distribuzione alimentare o con singoli esercizi per il servizio di consegna a domicilio.

Piano “PRONTO CASSA” della Regione Lazio: Fondo Rotativo Piccolo Credito
Per ricevere assistenza sulla predisposizione della domanda, compila i campi sottostanti:

DPCM 1 Aprile 2020 – Restrizioni fino al 13 Aprile
A seguito della conferenza stampa tenuta ieri sera, durante la quale il Presidente del Consiglio ne ha anticipato il contenuto, è stato emanato il testo del Decreto Legge 1 Aprile che contiene le seguenti novità:
- l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 Marzo, nonché di quelle previste dell’ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo e dell’ordinanza del 28 Marzo adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture è prorogata fino al 13 Aprile 2020;
- la lettera d) dell’Art. 1 decreto del Presidente del Consiglio 8 Marzo è sostituita dalla seguente <d) sono sospesi gli eventi e le attività sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;>
- le disposizioni del presente Decreto producono i loro effetti a far data dal 4 Aprile 2020.
Il Presidente ha sottolineato l’importanza di non allentare le misure restrittive messe in atto fino ad oggi per non vanificare gli sforzi fatti ed ha preannunciato una “fase 2” di allentamento graduale delle stesse e convivenza con il virus a seguito della quale si potrà parlare della fase 3, quella di uscita dall’emergenza, della ricostruzione e del rilancio.