
Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia, a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
I soggetti che potranno beneficiare di tale iniziativa sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
– mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
– guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
– dispositivi per protezione oculare;
– indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
– calzari e/o sovrascarpe;
– cuffie e/o copricapi;
– dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
– detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:
a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e la data di invio della domanda di rimborso di cui al punto 9.1. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
Per assistenza all’invio della propria richiesta di rimborso, compila i campi sottostanti: