
Ministero dello Sviluppo Economico – Modifiche al Decreto 22 Marzo 2020
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 in data 11 marzo 2020, che individua le attività del commercio al dettaglio non sospese nonché le prescrizioni in materia di attività dei servizi di ristorazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, ai sensi del quale l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
VISTA la “Classificazione delle attività economiche ateco 2007”, adottata dall’Istituto nazionale di statistica – ISTAT e consultabile all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare l’elenco dei codici ATECO in modo da consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall’altro lato, la sospensione delle attività non ritenute essenziali;
SENTITO il Ministro dell’economia e delle finanze;
DECRETA
Art. 1
(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020)
1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.
2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
ALLEGATO 1:
ATECO DESCRIZIONE
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (1)
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20 Attività dei call center (2)
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (3)
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
NOTE
1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
2. Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
3. Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Regione Lazio – LAZIO DOCTOR PER COVID-19
La Regione Lazio, fornisce un ulteriore strumento per consultare informazioni utili legate all’emergenza sanitaria in corso sul territorio nazionale e mettere in contatto i pazienti con gli operatori sanitari.
L’applicazione contiene raccomandazioni ed iniziative legate al COVID-19 insieme ad un questionario di autovalutazione. I dati inseriti dagli utenti verranno rielaborati dal sistema e messi a disposizione degli operatori sanitari.
Nel caso di risposte indicative di rischio di contatto o malattia, l’utente verrà contattato per un approfondimento ed una televisita, e verrà inserito nel servizio di telesorveglianza che prevede la compilazione periodica da parte dei cittadini di un questionario sui sintomi e sulla temperatura corporea.
Per i pazienti positivi, tramite l’applicazione sarà possibile attivare il servizio di telemonitoraggio, collegandosi ad alcuni semplici dispositivi che verranno consegnati al paziente al momento della diagnosi.
LAZIO DOCTOR per Covid non è un servizio di emergenza e non sostituisce il servizio del Numero Unico delle Emergenze (NUE) 112/118 che deve essere attivato da parte del cittadino in caso di emergenza sanitaria.
Questo servizio è dedicato a tutti gli assistiti nel territorio del Lazio e rappresenta uno strumento innovativo in più per garantire un’assistenza efficace alle persone a cui sarà riconosciuta l’esigenza, agli anziani, alle persone sole e ai pazienti affetti da patologie croniche.
Con questo servizio che sfrutta le potenzialità della telemedicina, sarà possibile ricevere assistenza anche a casa.
Scarica l’applicazione qui.
Per eventuali problemi legati all’istallazione scrivere all’indirizzo mail: advice@regione.lazio.it

Regione Lazio – Piano PRONTO CASSA
Dalla Regione Lazio una prima risposta alle difficoltà economiche generate dall’emergenza Coronavirus. La Giunta ha approvato il provvedimento con cui vengono messe in campo delle importanti iniziative a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio, che nel loro insieme, a regime, porteranno a mobilitare circa 450 milioni di euro.
Si tratta di interventi adottati in un quadro coordinato e complementare con le decisioni prese a livello europeo e nazionale e realizzati grazie a una rimodulazione di fondi europei e regionali e alla collaborazione con gli istituti di credito, la Banca Europea degli Investimenti, le Camere di Commercio del Lazio e il Fondo Centrale di Garanzia.
Questo è il dettaglio delle misure:
• Vengono messi in campo per imprese e partite Iva 55 milioni di euro tramite la piattaforma FARE Lazio (gestita da Artigiancassa e Medio Credito Centrale e dotata con fondi POR FESR Lazio 2014-2020). Viene aperta una nuova Sezione – “Emergenza COVID piano19-Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” – del Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinata a erogare con modalità semplificata prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità.
I 55 milioni – che saranno accessibili su FARE Lazio a partire dalla prima decade di aprile – saranno destinati a prestiti di liquidità di piccola entità (10mila euro, a tasso zero, di una durata di 5 anni, con un anno di preammortamento) per aiutare le micro, piccole e medie imprese e partite Iva del Lazio a superare il momento di difficoltà generato dal forte rallentamento dell’attività provocato dall’emergenza coronavirus.
• Un secondo strumento prevede l’attivazione di una provvista da 100 milioni del programma “Italian Regions-EU Blending Programme” della Banca Europea degli Investimenti (Bei). Una somma che sarà messa a disposizione degli istituti di credito della nostra Regione per generare 200 milioni di prestiti di entità maggiore rispetto a quelli dello strumento precedente, ossia dai 10.000 euro in su, alle imprese, anche piccole. Prestiti che saranno a tasso agevolato, ulteriormente ridotto grazie a un fondo regionale di 3 milioni con cui garantire l’abbattimento degli interessi.
Anche in questo caso le modalità di accesso saranno semplificate, perché le imprese potranno rivolgersi direttamente alle banche convenzionate, senza passare dalla Regione. Le procedure di selezione delle banche si concluderanno entro il 20 aprile.
• Si sta inoltre lavorando ad attivare una sezione speciale dedicata alle imprese e ai liberi professionisti del Lazio del Fondo Centrale di Garanzia, in grado di dare garanzie dirette dell’80% e di riassicurare del 90% le operazioni garantite dai Confidi. Potranno essere quindi fornite garanzie anche per prestiti di piccolo e piccolissimo taglio.
Il plafond iniziale della sezione sarà di 10 milioni di euro (5 milioni stanziati dalla Regione Lazio e 5 dalle Camere di Commercio del Lazio) a cui si potranno aggiungere ulteriori 10 milioni del Ministero dello Sviluppo Economico. Questi ulteriori 20 milioni di garanzie messe a disposizione delle imprese potranno contribuire ad attivare circa 200 milioni di credito alle aziende.

Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali – Criteri di utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga
Accordo quadro
tra
la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali
a norma dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18
Criteri di utilizzo della Cassa Integrazione in deroga
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
– il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, gli articoli 15 e 17, che dispongono interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale alla luce anche della dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità che ha qualificato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
– il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
– l’articolo 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga” che dispone l’ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
– il comma 3 del medesimo articolo 22, il quale prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
– il Decreto di riparto delle risorse del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia del 24 marzo 2020 che assegna alla Regione Lazio una prima quota delle risorse di cui all’art. 22, comma 3 del D.L. 18/20 pari a € 144.450.440,00;
VISTA
– la lettera del 23 marzo 2020 a firma del Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini con la quale si manifesta “l’assenso sullo schema di riparto salvo successiva verifica in conferenza”;
– il messaggio Inps del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;
– il messaggio Inps del 23 marzo 2020 n. 1321 contenente modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20, e 21 del decreto- legge n. 18/2020.Nuova causale “Covid-19 nazionale”.
CONSIDERATO CHE
Gli effetti socio-economici della diffusione del CORONAVIRUS riguardano innanzitutto la minore capacità delle imprese di poter continuare a produrre e a conservare la propria posizione sui mercati nazionali ed internazionali. La riduzione della produzione, in presenza di una elevata capacità produttiva delle imprese, ha un immediato effetto sulla produttività del sistema e sui redditi dei lavoratori, anche in presenza di un utilizzo degli ammortizzatori sociali;
le Parti concordano l’importanza che venga garantita adeguata copertura economica ai trattamenti di cassa in deroga nonché un celere pagamento delle relative indennità ribadendo la necessità che il Governo assicuri l’adeguata dotazione economica a totale copertura delle imprese e dei lavoratori coinvolti nei periodi di emergenza Covid-19, nonché di sollecitare una procedura nei confronti di Governo e Inps, così come già fatto dalla Regione, per un’erogazione in tempi certi delle risorse a beneficio delle imprese e dei lavoratori.
ritenuto necessario adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali, come sopra indicate, un accordo quadro a norma dell’art. 22 del D.L.17 marzo 2020 n. 18 finalizzato all’utilizzo degli ammortizzatori sociali al fine di ridurre impatti negativi per i lavoratori e per i datori di lavoro conseguenti alla emergenza epidemiologica da Covid- 19, in ossequio ai provvedimenti governativi di contenimento dell’emergenza sanitaria.
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono destinatari del presente accordo, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge del 17 Marzo 2020 n.18, i datori di lavoro, anche al di sotto dei cinque dipendenti, del settore privato, compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede produttiva o operativa ubicata nel Lazio e i lavoratori subordinati operanti sul territorio del Lazio il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici derivanti dall’ emergenza Covid- 19.
Possono accedere anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi e le società cooperative anche con riferimento ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Sono destinatari del presente accordo anche le imprese di cui all’art. 20 comma 2 e 3 del D.lgs. 148/15 che, pur rientrando nel campo di applicazione della CIGS, non versano i contributi per la CIGO. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese, con più di 50 dipendenti, esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio compresi gli operatori turistici, imprese del trasporto aereo e partiti politici).
L’accesso al trattamento di CIG in deroga, è consentito anche agli studi professionali.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 5.
Art. 3- LAVORATORI BENEFICIARI
Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri1, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19.
I lavoratori devono essere dipendenti e in forza alla data del 23 febbraio 20202.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, l’intervento di cassa in deroga può essere richiesto fino alla naturale scadenza del termine e termina al momento della cessazione del rapporto.
I lavoratori intermittenti accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti.
I lavoratori somministrati possono accedere nell’ipotesi in cui i lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (ordinaria o in deroga) previo esaurimento dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi cui aderisce il settore della somministrazione
Qualora il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Per i lavoratori agricoli, il trattamento di CIG in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Tenuto conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.
Sono beneficiari del presente accordo i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d’equipaggio. Le domande di accesso alla CIGD si riferiscano non solo alle ore non lavorate ma, alle giornate. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.
ART. 4- DURATA DEL TRATTAMENTO DI CASSA IN DEROGA
Il trattamento di cassa integrazione in deroga può avere una durata massima di 9 settimane anche non continuative e può essere riconosciuta retroattivamente a far data dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari è riconosciuto il suddetto trattamento, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
ART. 5 – CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA CASSA IN DEROGA
I datori di lavoro accedono alla cassa in deroga a condizione che non possano fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs. 148/15 (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale) nonché dei diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19,20 e 21 del D.L.17 marzo 2020 n. 18.
I datori di lavoro, tenuti al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art 27 del d.lgs. 148/15, ivi comprese le aziende artigiane, potranno accedere alla Cigd esclusivamente qualora tali fondi abbiano esaurito la disponibilità finanziaria e, in ogni caso, previa dimostrazione di corretta contribuzione ai fondi stessi.
Sono altresì destinatari del presente accordo le imprese, che nel mese di richiesta della domanda, pur versando i contributi per il Fis, hanno in forza meno di cinque dipendenti, qualora agli stessi non si applichino gli strumenti di cui all’art. 19 del D.L. 18/20.
ART. 6- PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CASSA IN DEROGA
L’azienda che intende accedere alla Cassa integrazione in deroga deve inviare, direttamente o per il tramite dell’Associazione datoriale o professionista, tra coloro individuati nell’art. 1, comma 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, cui conferisce mandato, la domanda di concessione del trattamento comprensiva di accordo sindacale laddove previsto utilizzando la piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web indicando – nel modulo scaricabile – la data di accordo e l’inizio di sospensione dei lavoratori che non può essere antecedente al 23 febbraio 2020.
Le domande – stampate, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda e comprensive degli allegati richiesti – sono trasmesse alla Regione Lazio utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata:
a mezzo PEC all’indirizzo areavertenze@regione.lazio.legalmail.it
Al fine di avere un costante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie individuate nel D.L 18/20 l’azienda comunica la durata del trattamento che non può comunque eccedere le 9 settimane, il numero dei lavoratori sospesi e il numero delle ore di riduzione o di sospensione indicando così come richiesto nel modulo precompilato.
Per l’accesso alla cassa integrazione in deroga non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi.
L’azienda che intende richiedere il trattamento di cassa in deroga garantisce l’informazione e la consultazione sindacale anche in via telematica adottando la procedura semplificata di cui al presente accordo. A tal fine l’azienda o l’associazione datoriale, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dà informativa alle OO.SS. comparativamente più rappresentative per l’avvio dell’esame congiunto. La procedura sindacale deve esaurirsi entro 3 giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva.
La sottoscrizione dell’accordo si considera avvenuta anche con allegazione di un’autocertificazione in cui le Parti dichiarano di condividere i contenuti dell’accordo di CIGD.
L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, fatta salva una esaustiva informativa sulla dimensione e condizione aziendale, alle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
La domanda, inviata dal datore di lavoro, viene istruita dalla Regione Lazio secondo l’ordine cronologico di arrivo e entro 48 ore dall’autorizzazione viene trasmessa all’Inps per il relativo pagamento la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art 22 del D.L. 18/2020 e del relativo decreto di riparto.
Le domande di Cigd inviate in data antecedente alla sottoscrizione del presente accordo, non verranno prese in considerazione dalla Regione Lazio.
Nel caso la domanda sia rigettata o dichiarata inammissibile, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda.
Le aziende non sono tenute al versamento del contributo addizionale.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento della prestazione da parte dell’Inps applicando la disciplina di cui all’art. 44, comma 6-ter d.lgs. 148/15.
A tal fine il datore di lavoro invia il modello SR41.
Così come stabilito nell’art 2, del Decreto Interministeriale di riparto delle risorse del 24 marzo 2020, qualora la crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.
ART. 7- RISORSE DISPONIBILI
In base al D.L. 18/20 e al primo decreto di riparto, le risorse disponibili per la regione Lazio sono pari a € 144.450.440,00.
ART. 8 – NORME FINALI
Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l’andamento operativo e finanziario dell’intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull’operatività delle suddette disposizioni. Al fine di una prima verifica sull’attuazione del presente accordo, è previsto un primo incontro il giorno 1 aprile 2020.
Le Parti si impegnano a proseguire il confronto con il Governo sulle questioni che necessitano di emendamenti o chiarimenti in merito all’art. 22, D.L. 18/20 con particolare riferimento al tema relativo all’esclusione dal campo di applicazione dalla cassa in deroga per i lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2020, escludendo così anche coloro interessati da un cambio di appalto intervenuto successivamente alla suddetta data, nonchè con riferimento all’estensione della Cigd alle Associazioni non riconosciute. Le Parti ribadiscono altresì la necessità di continuare a sollecitare il Governo affinchè possa essere garantita adeguata dotazione economica a totale copertura delle imprese e dei lavoratori coinvolti nei periodi di emergenza Covid-19, nonché a sollecitare una procedura nei confronti di Governo e Inps per un’erogazione in tempi certi delle risorse a beneficio delle imprese e dei lavoratori.
REGIONE LAZIO
CGIL Roma e Lazio
CISL Lazio
UIL Lazio
UGL Lazio
Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
Federlazio
Lega coop Lazio
Confcooperative Lazio
AGCI Lazio
Confcommercio Lazio
Confesercenti Lazio
Confartigianato Imprese Lazio
Casartigiani Lazio
Coldiretti
Confprofessioni Lazio
CNA Lazio
Confetra Lazio
Federalberghi
Cisal Lazio
Confapi Lazio
Confimprese Italia
Unicoop Lazio
A.i.ss
Conflavoro pmi
Federterziario
Sistema impresa roma
Federdistribuzione
Aniac
As.n.a.l.i.
Anpit Lazio
Confederazione Aepi
Confsal Lazio
Forum terzo settore Lazio
Camera di Commercio di Roma
Camera di Commercio di Frosinone
Camera di Commercio di Latina
Camera di Commercio di Rieti
Camera di Commercio di Viterbo
ABI

Regione Lazio – Linee guida delle Prefetture su chi può lavorare
Le Prefetture del Lazio hanno definito quali documenti devono presentare le aziende autorizzate alla prosecuzione delle loro attività.
Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con il DPCM del 22 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori specificati dal Decreto.
Le aziende dovranno inviare la richiesta di autorizzazione alle Prefetture tramite posta PEC, secondo le modalità indicate dalle Prefetture di appartenenza:
Prefettura di Roma
http://www.prefettura.it/roma/contenuti/D.p.c.m._22_marzo_2020_comunicazione_attivita_richiesta_autorizzazione_comunicato_stampa-8703052.htm
Prefettura di Viterbo
http://www.prefettura.it/viterbo/contenuti/D.p.c.m._22_marzo_2020_comunicazione_attivita_richiesta_autorizzazione-8697582.htm
Prefettura di Rieti
http://www.prefettura.it/rieti/news/Emergenza_coronavirus_19:_comunicazione_attivita_produttive_industriali_e_commerciali-8583882.htm#News_93554
Prefettura di Latina
http://www.prefettura.it/latina/news/D.p.c.m._22_marzo_2020_comunicazione_attivita_richiesta_autorizzazione-8594708.htm#News_93533

Regione Lazio – Delibera a sostegno delle imprese
DELIBERA
• di attivare nell’ambito del Fondo di Fondi FARE Lazio sostenuto dal POR FESR Lazio 2014-2020 e gestito da Lazio Innova S.p.A. una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito affidato in gestione al RTI composto da Artigiancassa e Medio Credito Centrale,destinata ad erogare prestiti alle impres e danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità, denominata “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti
per la liquidità delle MPMI” (Sezione V);
• di dotare la nuova Sezione V di risorse finanziarie per complessivi Euro 55.510.000,00, cosi composti:
A) Euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse già presenti nel Fondo di Fondi FARE LAZIO e denominate “overbooking capitale di rischio”;
B) Euro 8.000.000,00 a valere sui rientri ed economie derivanti dall’intervento denominato “Fondo Futuro 2007-2013” attivato a valere su risorse regionali ex POR FSE Lazio 2007-2013 rivenienti dall’operatività dei piani di ammortamento di Fondo Futuro da destinare al Fondo dei Fondi;
C) Euro 23.200.000,00 come parte della nuova dotazione programmatica incrementale dell’Azione 3.6.1 ridefinita attraverso la riduzione delle risorse destinate in via programmatica alle Azioni 3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI […], 3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, 3.4.2 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI, 3.4.3 Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri, e 3.6.4 “Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up di impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage, come segue:
D) Euro 5.300.000,00, ovvero il minore importo residuo risultante al momento dell’attivazione della Sezione V considerando tutte le domande presentate a partire dal 12 marzo 2020, mediante rimodulazione dei residui delle Sezioni I e II del Fondo Rotativo Piccolo Credito e di Garanzia Equity;
E) Euro 2.400.000,00, ovvero il minore importo residuo risultante al momento dell’attivazione della Sezione V considerando tutte le domande presentate a partire dal 12 marzo 2020, mediante rimodulazione dei residui della Sezione III del Fondo Rotativo Piccolo Credito nelle more dell’autorizzazione del Comitato di Sorveglianza al trasferimento delle necessarie somme dall’Asse 4 all’Asse 3
F) Euro 6.610.000,00, ovvero il minore importo residuo risultante al momento dell’attivazione della Sezione V considerando tutte le domande presentate a partire dal 12 marzo 2020, mediante rimodulazione dei residui della Sezione IV del Fondo Rotativo Piccolo Credito, rimuovendo i vincoli settoriali previsti con DGR 352 del 28 giugno 2016 ed ogni altro vincolo previsto con successivo atto della Giunta regionale;
• di approvare l’allegato 1 alla presente deliberazione, contenente “Indirizzi e criteri” dei finanziamenti da erogare a valere sulla nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito;
• di adottare, con specifico riferimento ai finanziamenti a valere sulla Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito, in aggiunta a quanto previsto dal Devreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, e a quanto eventualmente sarà definito da ulteriori norme miranti ad introdurre semplificazioni procedurali e agevolazioni operative anche in relazione alla situazione di emergenza, le regole di seguito indicate:
• ammissibilità anche per MPMI con esposizione bancaria superiore a 100 mila Euro;
• capacità di rimborso valutata sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato o risultanti dalla situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2019;
• regolarità contributiva con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti. In conformità con il dettato del DL 18/2020, tale modalità semplificata si applica fino al 15 giugno 2020 e si intenderà automaticamente prorogata in caso di adeguamenti normativi;
• autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dei seguenti requisiti:
aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività;
avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10.000,00 in conseguenza dei danni subiti a causa dell’emergenza COVID-19;
con riferimento al periodo antecedente l’emergenza COVID-19 e quindi al 31 dicembre 2019, possesso dei requisiti relativi al non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti, essere in regola con il rimborso dei finanziamenti, e non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
di estendere a tutti i bandi in fase di attuazione le modalità di verifica della regolarità contributiva previste per la nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito alle verifiche da effettuare ai fini della concessione di contributi, agevolazioni, sostegno pubblico comunque denominato, a valere su risorse regionali, nazionali o europee, a soggetti operanti sul territorio regionale; tale modalità semplificata si applica fino al 15 giugno 2020 e si intenderà automaticamente prorogata in caso di adeguamenti normativi.
La Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive assumerà gli atti amministrativi necessari a dare attuazione a quanto oggetto della presente deliberazione, dandone comunicazione alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.
Lazio Innova S.p.A., data la situazione di estrema emergenza, provvederà, anche nelle more della formalizzazione di tali atti, ad adeguare l’Accordo di Finanziamento con il RTI, al fine di pervenire al più presto alla pubblicazione dell’avviso e all’apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulla Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito. Inoltre, al fine di attivare ulteriori strumenti a favore della liquidità delle imprese e dei liberi professionisti dotati di partita IVA, complementari alla nuova sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito:
• la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive assumerà gli atti amministrativi necessari a ristrutturare la sezione speciale della Regione Lazio già esistente presso il Fondo Centrale di Garanzia, al fine di orientarne l’utilizzo alla prestazione di garanzie dirette e alla riassicurazione di operazioni di Confidi secondo le modalità previste dal decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, nonché di realizzare l’afflusso in detta sezione speciale di ulteriori risorse provenienti dal sistema camerale e di definire la quota di risorse nazionali del Fondo Centrale di Garanzia che opererà in cofinanziamento di detta sezione speciale;
• la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive assumerà gli atti amministrativi necessari a riorientare l’iniziativa “Italian Regions-EU Blending Programme” (n. 2019-0394)”, posta in essere in collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti, al fine di estenderne l’ambito di applicazione anche alle esigenze di liquidità delle imprese laziali in conseguenza dell’emergenza COVID-19.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
INDIRIZZI PER L’ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE V DEL FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO
DENOMINATA “EMERGENZA COVID-19 – FINANZIAMENTI PER LA LIQUIDITA’ DELLE PMI”
Art.1
(Destinatari dei finanziamenti)
Destinatari dei finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI” del Fondo Rotativo Piccolo Credito sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI), inclusi i iberi professionisti, i consorzi e le reti di impresa, la cui attività imprenditoriale è stata danneggiata dall’emergenza COVID -19.
• costituite da almeno 36 mesi;
• che hanno sede operativa nel Lazio;
• operanti in tutti i settori, ad esclusione di quelli considerati “non etici” e fuori campo di applicazione del Regolamento UE 1407/2014 “de minimis”.
• Sono ammissibili ai finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V anche le MPMI che alla data di presentazione della domanda hanno esposizioni bancarie superiori a Euro 100 mila.
• Non sono ammissibili MPMI che hanno già ottenuto uno o più finanziamenti a valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito.
• Ogni MPMI può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI” del Fondo Rotativo Piccolo Credito.
Art.2
(verifica dei requisiti)
Il possesso dei seguenti requisiti è attestato da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 rilasciata al momento della domanda di finanziamento:
• aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività
• avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10.000,00 in conseguenza dei danni subiti
La verifica del possesso dei seguenti requisiti:
• non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti;
• essere in regola con il rimborso dei finanziamenti;
• non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse, è effettuata con riferimento al periodo antecedente l’emergenza COVID-19 e quindi al 31
dicembre 2019.
• La regolarità contributiva è verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti
• Il merito di credito della MPMI (capacità di rimborsare il finanziamento) è verificato con riferimento ai dati degli ultimi due bilanci approvati e alla situazione contabile riferita al 31 dicembre 2019.
• Troveranno applicazione le ulteriori opzioni di semplificazione eventualmente disposte mediante provvedimenti nazionali miranti ad introdurre semplificazioni procedurali e agevolazioni operative, anche in relazione all’emergenza COVID 19.
Art.3
(Caratteristiche del finanziamento)
I finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” hanno le caratteristiche di seguito indicate:
• finalità: copertura delle esigenze di liquidità connesse all’emergenza Covid-19
• importo: 10 mila Euro
• durata: da 1 a 5 anni
• preammortamento: 12 mesi (solo per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi)
• Tasso di interesse: zero
• Rimborso rata: mensile costante posticipata
• Nessuna spesa da rendicontare
Art.4
(Modalità attuative)
• Le modalità di accesso ai finanziamenti a valere sulla Sezione “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI” sono disciplinate da un Avviso pubblico che sarà predisposto dal RTI gestore del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, di concerto con Lazio Innova S.p.A., in conformità con quanto previsto nei presenti Indirizzi e Criteri e nella Deliberazione della Giunta regionale che li approva.
• La procedura è a sportello e le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
• L’avviso pubblico richiama, in quanto compatibile con le caratteristiche della Sezione V, la disciplina contenuta nell’avviso pubblico che regola l’operatività delle altre Sezioni del Fondo Rotativo Piccolo Credito.

Regione Lazio – “CURA ITALIA”, OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE DEL LAZIO
Le imprese del Lazio che intendono produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale potranno farlo in deroga alle vigenti norme. L’articolo 15 del Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 prevede infatti questa possibilità per tutte quelle aziende che intendono avvalersi della deroga e che garantiscano il rispetto di specifici requisiti di sicurezza. Si tratta di una possibilità importante per mantenere attive le linee di produzione in questa fase critica, riconvertendo la propria attività.
Le aziende interessate devono:
- inviare all’Istituto Superiore di Sanità e all’INAIL un’autocertificazione in cui dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa (vedi sotto, box Requisiti di sicurezza);
- entro 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione, trasmettere all’Istituto Superiore di Sanità e all’INAIL ogni elemento utile alla validazione delle mascherine;
- l’Istituto Superiore di Sanità e l’INAIL devono pronunciarsi entro 3 giorni dalla ricezione del materiale da parte delle aziende.
In caso di risposta negativa dai due enti le aziende devono cessare immediatamente la produzione.
Requisiti di sicurezza:
- il prodotto deve rispondere ai requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione e ai metodi di prova per le maschere facciali a uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili, così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 14683:2019“Maschere facciali ad uso medico. Requisiti e metodi di prova”, con particolare riguardo allo svolgimento di prove sulla capacità filtrante del prodotto;
- il prodotto deve rispondere ai requisiti di biocompatibilità applicati ai dispositivi medici così come indicato dalla norma tecnica UNI EN ISO10993-1:2010 “Valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 1: Valutazione e prove all’interno di un processo di gestione del rischio” (armonizzata) o dalla norma tecnica ISO 10993-1:2018 “Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process” (attualmente non armonizzata). In particolare, il prodotto, nella sua forma finale, deve essere sottoposto almeno a test che verifichino citotossicità, sensibilizzazione e irritazione cutanea;
- gli ambienti in cui le maschere facciali verranno realizzate devono rispettare i criteri di pulizia e di bassa contaminazione particellare e microbiologica. In particolare, dovranno essere degli ambienti a contaminazione controllata almeno in classe 100000 (ISO 8), secondo la norma ISO14644-1, o, equivalentemente, in Classe C, secondo le Norme EU-GMP-Annex 1, e dovranno essere validati da un ente esterno autorizzato per tale attività;
- il fabbricante di maschere facciali predisponga e implementi un sistema di gestione della qualità ai sensi delle ISO 13485 o delle Good Manufacturing Practices (GMP) per regolare, mantenere e controllare le attività di produzione.
L’articolo 5 del Decreto prevede inoltre un’altra opportunità per le aziende che già producono mascherine chirurgiche attraverso un fondo di 50 milioni di euro, gestito da Invitalia, che concede contributi a fondo perduto o agevolati. I finanziamenti possono essere erogati a chi produce dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari e/o mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (D.L. 9/ 2020, art. 34, comma 3).

Regione Lazio – 400 milioni per le imprese del territorio
La Regione è pronta a mettere in atto tutti gli strumenti necessari per sostenere in questa primissima fase di emergenza il sistema economico del Lazio.
Per rendere possibile questa manovra saranno rimodulate le risorse della programmazione europea 2014-2020 e quelle del bilancio regionale. Già nei prossimi giorni sono fissati i primi incontri con le associazioni di categoria, istituti di credito e sistema camerale proprio per condividere i contenuti e le modalità attuative di queste azioni.

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il 14 Marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure in particolare per i settori dei trasporti e della logistica.
Tali misure prevedono adempimenti per ogni specifico settore nell’ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate:
- prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale dove previsti;
- la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente;
- ove possibile, installare dispenser di idroalcolica a disposizione dei passeggeri;
- per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare la distanza di almeno un metro tra i passeggeri. Laddove non fosse possibile i viaggiatori dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti);
- nei luoghi di lavoro dove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dal Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, di controllo etc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati;
- per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di un metro dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo;
- per quanto riguarda il divieto di trasferta, si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità;
- sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto;
- predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio;
- nel caso di attività che prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.
Nelle foto allegate il dettaglio delle misure per settore:
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Ministero della Salute – Nuova Ordinanza
COVID-19
Il Ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza restrittiva contenente ulteriori misure di contenimento del contagio nell’intero territorio nazionale.
Da oggi in poi non sarà più possibile svolgere alcuna attività ludica o ricreativa all’aperto, resta però consentito svolgere INDIVIDUALMENTE attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando in ogni caso la distanza minima di un metro da ogni altra persona.
E’ vietato inoltre l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
Saranno chiusi gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelle situate lungo le autostrade che potranno vendere prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti invece quelli situati all’interno di ospedali ed aeroporti con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Nei giorni festivi, prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per villeggiatura.
Tale ordinanza sarà in vigore da oggi 21 Marzo fino al 25 Marzo.