
Corso formativo gratuito in webinar – “Didattica a distanza, nuove frontiere per l’inclusione”
La UN.I.COOP. LAZIO propone la presente proposta formativa sulla didattica inclusiva rivolgendola gratuitamente alle scuole e alle famiglie.
In questo particolare periodo di emergenza sanitaria dovuta al covid 19 tutti, dai più piccoli, ai genitori, agli insegnanti, ai dirigenti si sono trovati ad affrontare un cambiamento importante di vita ed abitudini. Tra questi, per consentire la continuità ed il diritto all’istruzione, è comparsa la DAD o meglio didattica a distanza, nuova sfida da superare tenendo conto delle individualità, dei contesti e delle fragilità, disabilità, BES, DSA.
Questo corso si offre di sostenere i vari attori del sapere nel superamento di questa sfida. Per mezzo della comprensione del contesto, della didattica organizzata, del patto di corresponsabilità, del supporto concreto ai genitori che si ritrovano ad inventarsi un ruolo nuovo, della mediazione tra scuola e famiglia, dell’indagine di contesto coadiuvata da un questionario conoscitivo per adattare l’intervento alla singola situazione.
Un professionista selezionato dalla UNICOOP LAZIO, in quanto esperto del settore, metterà a disposizione professionalità ed esperienza nell’intero percorso formativo.
Programma:
- Emergenza sanitaria, differenza tra didattica in presenza e DAD , la suddivisione dei ruoli educativi;
- Presupposti per l’apprendimento, basi dell’apprendimento;
- Ben-essere , emozioni, motivazione, entusiasmo. Stimolare l’interesse;
- Didattica efficace;
- Inclusione, possibilità, strumenti, PDP;
- Buone prassi, piano di corresponsabilità, collaborazione;
- Momenti dedicati ai genitori: famiglia, casa, spazio, strategie, misure compensative/dispensative, strumenti di fronteggiamento. Capricci, conflitto;
- Momenti dedicati al sistema scuola: progettazione, didattica efficace, interesse, PDP, adattare i contenuti, modulare l’interazione, strategie e strumenti.
L’esperto risponderà, medierà, sosterrà, analizzerà l’efficacia dell’azione educativa, anche attraverso il supporto dei metodi e le delle tecniche proprie del Pedagogista Clinico®.
Obiettivi: Il corso intende fornire sostegno ai genitori ed al sistema scuola attraverso informazioni, strategie, strumenti, riflessioni, progettualità e supporto per una DAD efficace che sia inclusiva per tutti, funzionale ad ognuno nel rispetto delle individualità, delle caratteristiche di ognuno e del contesto, favorendo lo scambio e la relazione, nel rispetto delle indicazioni normative. Formulazione di linee guida, monitoraggio, supervisione, revisione del percorso.
Modalità, strumenti: Il corso sarà tenuto in 4 moduli formativi da 1 ora ciascuno nei giorni 28, 29 maggio e 1 e 3 giugno con inizio alle 14.30 fino alle 15.30.
La presente iniziativa verrà erogata in modalità webinar attraverso gli accessi da Zoom meeting che troverete nel seguente allegato:
Progetto formativo_DAD inclusiva
Valutazione: in itinere per monitorare l’efficacia del percorso di DAD, questionario iniziale di analisi del contesto, questionario di monitoraggio.
Per partecipare sarà sufficiente accedere ai link sopracitati senza la necessità di ulteriori iscrizioni. Per avere contezza del numero dei partecipanti, Vi chiediamo cortesemente di inviare la Vostra adesione all’indirizzo mail: unione.lazio@unicoop.it.

Ciclo di Seminari E-Learning sulla Gestione delle Cooperative in tre moduli NUOVE DATE
VIDEO SEMINARI IN DIRETTA IN TRE MODULI
Primo Modulo (4 Giugno ore 11.00) – “IL BILANCIO DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE” – Durata: 1 ora
RELATRICE: Dott.ssa Sara Agostini
Programma: il seminario presenta un approfondimento del bilancio delle società cooperative, ripercorrendo tutti gli istituti caratteristici di questa forma di impresa:
- Il calcolo della mutualità e l’indicazione nella nota integrativa
- La relazione sul carattere mutualistico della cooperativa
- Ammissione dei soci e determinazioni
- I ristorni
- Il capitale
- Le riserve
- Il trattamento delle perdite
- La delibera di approvazione del bilancio
Secondo Modulo (12 Giugno ore 11.00) – “LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PER IL CONTRASTO DELL’ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA” – Durata 1 ora
RELATRICE: Dott.ssa Sara Agostini
Programma: il seminario presenta un approfondimento dell’art. 4 del D.L. n. 124/2019 che impone alle cooperative che lavorano in regime di appalto una serie di adempimenti nei confronti dei committenti. Il percorso formativo analizza la disciplina vigente e le problematiche applicative:
- Normativa di riferimento
- Data di entrata in vigore
- Caratteristiche dell’appalto
- Rapporto committenti – appaltatori: le catene d soggetti
- Ritenute e compensazioni
- Limite dell’appalto e metodi di calcolo
- Obblighi per l’appaltatore
- Obblighi per il committente
- Sanzioni
Terzo Modulo (18 Giugno ore 11.00) – “STATO DI CRISI DELLE COOPERATIVE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 142/2001” – Durata: 1 ora
RELATRICE: Dott.ssa Sara Agostini
Programma: il seminario presenta un approfondimento sulla determinazione dello stato di crisi nelle cooperative e le soluzioni operative alla luce del regolamento del socio lavoratore e della normativa vigente e della più recente giurisprudenza.
- Il regolamento interno della cooperativa ai sensi della Legge n. 142/2001
- Modalità di approvazione e deposito del regolamento
- La retribuzione del socio lavoratore
- Delibera dello stato di crisi della cooperativa
- Apporti, anche economici, dei soci lavoratori in caso di crisi
- Cessazione dell’appalto e licenziamenti
- Contribuzione dovuta in caso di riduzione della retribuzione per stato di crisi
- La sospensione dei rapporti di lavoro

Corso di formazione GRATUITO in webinar – “La Protezione dei Dati Personali al tempo del Covid-19”
VIDEO SEMINARIO IN DIRETTA
IL CORSO VUOLE OFFRIRE UNA INFORMATIVA COMPLETA SULL’ASPETTO DELLE MODALITA’ ED OBBLIGHI DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GDPR. L’ASPETTO DI GESTIONE ED ADEGUAMENTO AZIENDALE SARA’ AGGIORNATO ALLE MODALITA’ PREVISTE NELL’ATTUALE FASE DI EMERGENZA DA COVID 19.
1. INTRODUZIONE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
– Principali novità del Regolamento;
– Ulteriori novità.
– L’evoluzione dell’emergenza COVID-19;
– … e la protezione dei dati personali?;
– Impatto sull’organizzazione del lavoro;
– Aggiornamento del sistema privacy.
3. DOMANDE E APPROFONDIMENTI
– Valutazione dei rischi privacy e valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
3. COOPERATIVE E REGOLAMENTO
– Come tutelarsi;
– I passi da compiere;
– Come valutare la conformità al Regolamento della propria organizzazione.
4. DOMANDE E APPROFONDIMENTI
Si prega di confermare la propria adesione inviando una mail al seguente indirizzo: unione.lazio@unicoop.it
Si consiglia di accedere al corso qualche minuto prima dell’inizio.

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in considerazione le priorità condivise.
• RISTORAZIONE
• ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
• STRUTTURE RICETTIVE
• SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
• COMMERCIO AL DETTAGLIO
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• PISCINE
• PALESTRE
• MANUTENZIONE DEL VERDE
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE.
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
RISTORAZIONE*
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
▪ Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
▪ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
▪ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
▪ La consumazione a buffet non è consentita.
▪ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
▪ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
▪ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto
▪ Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
▪ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
▪ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
▪ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
▪ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
▪ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
STRUTTURE RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
▪ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
▪ L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
▪ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
▪ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
▪ Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
▪ L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
▪ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
▪ garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
▪ aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
▪ in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
▪ attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
▪ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
▪ per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
▪ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
▪ Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
▪ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
▪ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
▪ Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
▪ Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
▪ L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
▪ In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
▪ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
▪ Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
▪ Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
▪ In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
▪ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
▪ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
▪ I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
▪ L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
▪ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
Misure generali
▪ Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
▪ Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
▪ Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
▪ Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
▪ Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
▪ Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
▪ Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
Competenze dei Comuni
▪ I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
▪ In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
▪ Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
▪ Corsie mercatali a senso unico;
▪ Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
▪ Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
▪ Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
▪ Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
Misure a carico del titolare di posteggio:
▪ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
▪ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
▪ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
▪ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
▪ in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
▪ Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
▪ L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
▪ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
▪ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
▪ Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
▪ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
▪ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
▪ La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
▪ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
▪ Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
▪ Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio
dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
▪ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
▪ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
▪ Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
▪ Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
▪ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
▪ Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
▪ Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
▪ Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
▪ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
▪ Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
▪ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
▪ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
▪ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
▪ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
▪ garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
▪ aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
▪ in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
▪ attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
▪ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
▪ per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
▪ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
▪ Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
▪ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
▪ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
MANUTENZIONE DEL VERDE
▪ La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 mero) e di guanti.
▪ Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
▪ Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
▪ Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
▪ L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
▪ Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
▪ Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
▪ Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
▪ Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l’uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
▪ Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l’uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
▪ Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
▪ Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
▪ L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.
▪ Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
▪ Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
▪ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
▪ Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
▪ L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
▪ Regolamentare l’utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
▪ Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
▪ Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
▪ Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

Regione Lazio – Ordinanza per le riaperture previste il 18 Maggio
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
c. attività artigianali;
d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
f. agenzie di viaggio.
2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza.
3. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
b. l’attività nautica di diporto;
c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
f. l’apicultura;
g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.
4. A decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.
5. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelleLinee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e
contenimento del contagio contenute:
a. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
6. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle
attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

“Modelli Organizzativi Covid-19 e Biosafety Trust Certification”
UN.I.COOP. LAZIO PRESENTA:
GIOVEDI’ 21 MAGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.00
VIDEO SEMINARIO IN DIRETTA
Corso formativo gratuito dal titolo “Modelli Organizzativi Covid-19 e Biosafety Trust Certification“.
IN PARTICOLARE AFFRONTA:
- ADEMPIMENTI OBBLIGATORI per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 231/2001, Reg. UE 2016/679);
- I RISCHI derivanti dalla mancata adozione delle misure di prevenzione, nel contesto attuale di EMERGENZA da COVID-19;
- Adozione di MODELLI ORGANIZZATIVI interni, vantaggi ed opportunità;
- Certificazione delle prassi adottate – BIOSAFETY TRUST CERTIFICATION, vantaggi ed opportunità.
Interverrà inoltre la Dott.ssa Silvia Navarra – Certification Business Development RINA SERVICE S.P.A. per presentare il nuovo sistema BIOSAFETY.
ACCESSO GRATUITO dalla piattaforma FORMACOOP.
La partecipazione è riservata ad un massimo di 100 utenti.
Per registrarsi: inserire nome, cognome ed indirizzo mail dove ricevere le credenziali di accesso nei campi sottostanti.
Per gli utenti già registrati in piattaforma: Si prega di dare conferma della propria partecipazione tramite l’indirizzo mail unione.lazio@unicoop.it.
Si consiglia di accedere al corso qualche minuto prima dell’inizio.

Video Seminario Gratuito FORMACOOP
UNICOOP LAZIO PRESENTA:
GIOVEDI’ 07 MAGGIO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30
VIDEO SEMINARIO IN DIRETTA
INTERVENGONO
Dott.ssa Eleonora Contarino – Dottore Commercialista e Presidente del Dipartimento Nazionale Un.i.coop formazione e progettazione
LE NOVITA’ FISCALI INTRODOTTE DAL DECRETO CURA ITALIA E DAL DECRETO LIQUIDITA’
Dott. Pier Paolo Pinto – Direttore Dipartimento Un.i.coop Nazionale Progettazione e Formazione
FOCUS BANDO “IMPRESA SICURA” INVITALIA CHE PREVEDE RIMBORSI AL 100% PER L’ACQUISTO DI DPI
Dott. Francesco D’Ulizia – Presidente Dipartimento Un.i.coop Nazionale Coop Sociali
PROCEDURE E STRUMENTI OPERATIVI PER L’ACCESSO E LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il seminario intende illustrare le novità introdotte dai decreti fiscali d’urgenza con analisi di applicazioni pratiche e conseguenti alle interpretazioni successive alla pubblicazione e le procedure corrette ed aggiornate per le aziende e i lavoratori che necessitano dell’accesso agli ammortizzatori sociali in conseguenza dell’emergenza da covid 19
ACCESSO GRATUITO – Durata: 120 minuti con Domande/risposte in diretta chat.
accesso gratuito dalla piattaforma FORMACOOP sul sito www.unicooplazio.it
La partecipazione è riservata ad un massimo di 100 utenti.
per registrarsi: inserire nome, cognome ed indirizzo mail dove ricevere le credenziali di accesso nei campi sottostanti.
per gli utenti già registrati in piattaforma: basta confermare la presenza
si consiglia di accedere al corso qualche minuto prima dell’inizio.

Accoglienza Sicura – Protocollo per le strutture turistico-ricettive

BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia, a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
I soggetti che potranno beneficiare di tale iniziativa sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
– mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
– guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
– dispositivi per protezione oculare;
– indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
– calzari e/o sovrascarpe;
– cuffie e/o copricapi;
– dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
– detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:
a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e la data di invio della domanda di rimborso di cui al punto 9.1. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
Per assistenza all’invio della propria richiesta di rimborso, compila i campi sottostanti:

Nuova ordinanza della Regione Lazio – Norme per la regolamentazione del trasporto pubblico di linea e non
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. L’adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.
2. L’adozione da parte delle aziende e delle amministrazioni, anche attraverso la figura del mobility manager, dei seguenti protocolli e regolamentazioni finalizzati al contenimento del contagio mitigando i picchi nell’utilizzo del trasporto pubblico:
a. articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;
b. prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi al pubblico ovvero con rimodulazione dell’orario di lavoro, anche in termini di maggiori flessibilità giornaliera e settimanale, compatibili con l’utilizzabilità del servizio di trasporto pubblico locale o con altre forme di utilizzo di mezzi privati;
c. massimo ricorso allo smart working, con programmazione settimanali degli eventuali turni di presenza fisica presso le sedi di lavoro in modo che il personale di ciascuna azienda distribuisca le giornate di rientro in modo omogeneo sull’intera settimana, evitando la concentrazione su singole giornate.
3. L’adozione delle seguenti modalità organizzative dell’offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea:
a. prolungamento orario di servizio alle ore 23:30;
b. integrazione offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto, con la gradualità necessaria a consentire l’adeguamento del sistema tecnico/manutentivo e l’organizzazione del personale. Tale integrazione deve essere effettuata assicurando particolare attenzione alle fasce pendolari;
c. garanzia di mezzi di rinforzo sulle principali direttrici, pronti ad essere utilizzati in caso di necessità;
d. rafforzamento dei sistemi di controllo e vigilanza sui mezzi, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni a tutela della salute dei passeggeri;
e. adeguamento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili.
4. L’adozione delle seguenti misure sui mezzi di trasporto pubblico di linea:
a. utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine, anche di comunità) da parte di passeggeri, fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea;
b. igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto;
c. posizionamento di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri;
d. tenuto conto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine, qualora non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento fisico all’interno dei mezzi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il servizio deve comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per
cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione;
e. con riferimento ad autobus e tram, il conducente che rileva il raggiungimento della misura massima consentita ai sensi del richiamato art. 3, comma 2 del DPCM 26 aprile 2020, stabilita nella misura del cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo, non effettua la fermata successiva in assenza di prenotazione della “richiesta di fermata” da parte del passeggero a bordo;
f. implementazione sistemi elettronici di bordo, finalizzati a rendere efficace il monitoraggio delle frequentazioni sui mezzi di trasporto (in particolare, conta passeggeri);
g. al fine di tutelare l’autista, adozione di misure di delimitazione della distanza, o barriere, fra la postazione di guida e l’area di utilizzo dei passeggeri. Ove ciò non sia possibile, va inibito l’uso della porta anteriore. Il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;
h. installazione su ciascun mezzo di trasporto a lunga percorrenza di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
i. sospensione dell’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. In caso di momentanea impossibilità di attuare tale misura, l’azienda di trasporto deve adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’autista;
j. evitare a bordo del mezzo, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
k. divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell’aria.
5. L’adozione delle seguenti misure su stazioni, banchine portuali, luoghi di lavoro e fermate:
a. utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) da parte di passeggeri prima di effettuare l’accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate;
b. igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei locali, con particolare riguardo alle parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori;
c. installazione nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli aeroporti e nei porti di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. Tali dispenser vanno altresì installati in prossimità di pulsantiere, ad esempio in presenza di biglietteria elettronica;
d. adozione di interventi, ove necessari, per il contingentamento degli accessi alle stazioni, alle banchine portuali, agli aeroporti e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, prevedendo altresì l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
e. con particolare riguardo alle stazioni della metropolitana, vanno previsti differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi. Vanno altresì predisposti
idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
f. salita e discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati. Negli autobus e nei tram, ove applicabile, prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta. Utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte;
g. regolamentazione nell’utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento;
h. consentire e agevolare l’accesso in sicurezza alle persone con diverse abilità, in gravidanza e anziani;
i. evitare, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
j. utilizzo modalità di vendita dei titoli di viaggio che consentano il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri e, ove ciò non sia possibile, obbligo da parte dei passeggeri di essere muniti di apposite protezioni individuali. L’acquisto dei biglietti deve essere previsto con modalità automatizzate o dematerializzate, possibilmente prevedendo biglietteria elettronica.
6. L’adozione delle seguenti misure con riferimento al trasporto pubblico non di linea:
a. il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;
b. sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero;
c. nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine;
d. è preferibile dotare le vetture di paratie divisorie;
e. il conducente deve indossare dispositivi di protezione individuali;
f. igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi adibiti a trasporto.
7. L’adozione delle seguenti modalità di informazione e comunicazione da parte delle aziende di trasporto:
a. adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;
b. indicazioni e opportuna informativa ai passeggeri tramite il proprio personale o mediante display o altra modalità di informazione:
- per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
- per assicurare una efficace comunicazione in ciascuna stazione o fermata del numero di passeggeri presenti sul mezzo in transito. Tale intervento è necessario per prevenire il rischio di superamento della massima capacità di trasporto del mezzo stabilita con la presente ordinanza.
Con specifico riguardo al settore del trasporto aereo, si rinvia alle disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di misure di contenimento, che riguardano il corretto utilizzo delle aerostazioni e degli aeromobili, dirette a gestori, operatori aeroportuali, vettori e passeggeri.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
L’efficacia della presente ordinanza decorre a far data dal 4 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.
Qui il testo integrale dell’ordinanza: