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Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali – Criteri di utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga

Accordo quadro
tra
la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali
a norma dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18


Criteri di utilizzo della Cassa Integrazione in deroga

 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
– il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, gli articoli 15 e 17, che dispongono interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale alla luce anche della dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità che ha qualificato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
– il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
– l’articolo 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga” che dispone l’ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
– il comma 3 del medesimo articolo 22, il quale prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
– il Decreto di riparto delle risorse del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia del 24 marzo 2020 che assegna alla Regione Lazio una prima quota delle risorse di cui all’art. 22, comma 3 del D.L. 18/20 pari a € 144.450.440,00;
VISTA
– la lettera del 23 marzo 2020 a firma del Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini con la quale si manifesta “l’assenso sullo schema di riparto salvo successiva verifica in conferenza”;
– il messaggio Inps del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;
– il messaggio Inps del 23 marzo 2020 n. 1321 contenente modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20, e 21 del decreto- legge n. 18/2020.Nuova causale “Covid-19 nazionale”.


CONSIDERATO CHE


Gli effetti socio-economici della diffusione del CORONAVIRUS riguardano innanzitutto la minore capacità delle imprese di poter continuare a produrre e a conservare la propria posizione sui mercati nazionali ed internazionali. La riduzione della produzione, in presenza di una elevata capacità produttiva delle imprese, ha un immediato effetto sulla produttività del sistema e sui redditi dei lavoratori, anche in presenza di un utilizzo degli ammortizzatori sociali;
le Parti concordano l’importanza che venga garantita adeguata copertura economica ai trattamenti di cassa in deroga nonché un celere pagamento delle relative indennità ribadendo la necessità che il Governo assicuri l’adeguata dotazione economica a totale copertura delle imprese e dei lavoratori coinvolti nei periodi di emergenza Covid-19, nonché di sollecitare una procedura nei confronti di Governo e Inps, così come già fatto dalla Regione, per un’erogazione in tempi certi delle risorse a beneficio delle imprese e dei lavoratori.
ritenuto necessario adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali, come sopra indicate, un accordo quadro a norma dell’art. 22 del D.L.17 marzo 2020 n. 18 finalizzato all’utilizzo degli ammortizzatori sociali al fine di ridurre impatti negativi per i lavoratori e per i datori di lavoro conseguenti alla emergenza epidemiologica da Covid- 19, in ossequio ai provvedimenti governativi di contenimento dell’emergenza sanitaria.


TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE


ART. 1 – PREMESSE


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo


Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE


Sono destinatari del presente accordo, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge del 17 Marzo 2020 n.18, i datori di lavoro, anche al di sotto dei cinque dipendenti, del settore privato, compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede produttiva o operativa ubicata nel Lazio e i lavoratori subordinati operanti sul territorio del Lazio il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici derivanti dall’ emergenza Covid- 19.
Possono accedere anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi e le società cooperative anche con riferimento ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Sono destinatari del presente accordo anche le imprese di cui all’art. 20 comma 2 e 3 del D.lgs. 148/15 che, pur rientrando nel campo di applicazione della CIGS, non versano i contributi per la CIGO. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese, con più di 50 dipendenti, esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio compresi gli operatori turistici, imprese del trasporto aereo e partiti politici).
L’accesso al trattamento di CIG in deroga, è consentito anche agli studi professionali.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 5.


Art. 3- LAVORATORI BENEFICIARI


Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri1, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19.
I lavoratori devono essere dipendenti e in forza alla data del 23 febbraio 20202.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, l’intervento di cassa in deroga può essere richiesto fino alla naturale scadenza del termine e termina al momento della cessazione del rapporto.
I lavoratori intermittenti accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti.
I lavoratori somministrati possono accedere nell’ipotesi in cui i lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (ordinaria o in deroga) previo esaurimento dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi cui aderisce il settore della somministrazione
Qualora il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Per i lavoratori agricoli, il trattamento di CIG in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Tenuto conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.
Sono beneficiari del presente accordo i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d’equipaggio. Le domande di accesso alla CIGD si riferiscano non solo alle ore non lavorate ma, alle giornate. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.


ART. 4- DURATA DEL TRATTAMENTO DI CASSA IN DEROGA


Il trattamento di cassa integrazione in deroga può avere una durata massima di 9 settimane anche non continuative e può essere riconosciuta retroattivamente a far data dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari è riconosciuto il suddetto trattamento, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.


ART. 5 – CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA CASSA IN DEROGA


I datori di lavoro accedono alla cassa in deroga a condizione che non possano fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs. 148/15 (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale) nonché dei diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19,20 e 21 del D.L.17 marzo 2020 n. 18.
I datori di lavoro, tenuti al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art 27 del d.lgs. 148/15, ivi comprese le aziende artigiane, potranno accedere alla Cigd esclusivamente qualora tali fondi abbiano esaurito la disponibilità finanziaria e, in ogni caso, previa dimostrazione di corretta contribuzione ai fondi stessi.
Sono altresì destinatari del presente accordo le imprese, che nel mese di richiesta della domanda, pur versando i contributi per il Fis, hanno in forza meno di cinque dipendenti, qualora agli stessi non si applichino gli strumenti di cui all’art. 19 del D.L. 18/20.


ART. 6- PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CASSA IN DEROGA


L’azienda che intende accedere alla Cassa integrazione in deroga deve inviare, direttamente o per il tramite dell’Associazione datoriale o professionista, tra coloro individuati nell’art. 1, comma 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, cui conferisce mandato, la domanda di concessione del trattamento comprensiva di accordo sindacale laddove previsto utilizzando la piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web indicando – nel modulo scaricabile – la data di accordo e l’inizio di sospensione dei lavoratori che non può essere antecedente al 23 febbraio 2020.
Le domande – stampate, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda e comprensive degli allegati richiesti – sono trasmesse alla Regione Lazio utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata:
a mezzo PEC all’indirizzo areavertenze@regione.lazio.legalmail.it
Al fine di avere un costante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie individuate nel D.L 18/20 l’azienda comunica la durata del trattamento che non può comunque eccedere le 9 settimane, il numero dei lavoratori sospesi e il numero delle ore di riduzione o di sospensione indicando così come richiesto nel modulo precompilato.
Per l’accesso alla cassa integrazione in deroga non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi.
L’azienda che intende richiedere il trattamento di cassa in deroga garantisce l’informazione e la consultazione sindacale anche in via telematica adottando la procedura semplificata di cui al presente accordo. A tal fine l’azienda o l’associazione datoriale, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dà informativa alle OO.SS. comparativamente più rappresentative per l’avvio dell’esame congiunto. La procedura sindacale deve esaurirsi entro 3 giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva.
La sottoscrizione dell’accordo si considera avvenuta anche con allegazione di un’autocertificazione in cui le Parti dichiarano di condividere i contenuti dell’accordo di CIGD.
L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, fatta salva una esaustiva informativa sulla dimensione e condizione aziendale, alle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

La domanda, inviata dal datore di lavoro, viene istruita dalla Regione Lazio secondo l’ordine cronologico di arrivo e entro 48 ore dall’autorizzazione viene trasmessa all’Inps per il relativo pagamento la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art 22 del D.L. 18/2020 e del relativo decreto di riparto.
Le domande di Cigd inviate in data antecedente alla sottoscrizione del presente accordo, non verranno prese in considerazione dalla Regione Lazio.
Nel caso la domanda sia rigettata o dichiarata inammissibile, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda.
Le aziende non sono tenute al versamento del contributo addizionale.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento della prestazione da parte dell’Inps applicando la disciplina di cui all’art. 44, comma 6-ter d.lgs. 148/15.
A tal fine il datore di lavoro invia il modello SR41.
Così come stabilito nell’art 2, del Decreto Interministeriale di riparto delle risorse del 24 marzo 2020, qualora la crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.


ART. 7- RISORSE DISPONIBILI


In base al D.L. 18/20 e al primo decreto di riparto, le risorse disponibili per la regione Lazio sono pari a € 144.450.440,00.


ART. 8 – NORME FINALI


Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l’andamento operativo e finanziario dell’intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull’operatività delle suddette disposizioni. Al fine di una prima verifica sull’attuazione del presente accordo, è previsto un primo incontro il giorno 1 aprile 2020.
Le Parti si impegnano a proseguire il confronto con il Governo sulle questioni che necessitano di emendamenti o chiarimenti in merito all’art. 22, D.L. 18/20 con particolare riferimento al tema relativo all’esclusione dal campo di applicazione dalla cassa in deroga per i lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2020, escludendo così anche coloro interessati da un cambio di appalto intervenuto successivamente alla suddetta data, nonchè con riferimento all’estensione della Cigd alle Associazioni non riconosciute. Le Parti ribadiscono altresì la necessità di continuare a sollecitare il Governo affinchè possa essere garantita adeguata dotazione economica a totale copertura delle imprese e dei lavoratori coinvolti nei periodi di emergenza Covid-19, nonché a sollecitare una procedura nei confronti di Governo e Inps per un’erogazione in tempi certi delle risorse a beneficio delle imprese e dei lavoratori.


REGIONE LAZIO
 CGIL Roma e Lazio
 CISL Lazio
 UIL Lazio
 UGL Lazio
 Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
 Federlazio
 Lega coop Lazio
 Confcooperative Lazio
 AGCI Lazio
 Confcommercio Lazio
 Confesercenti Lazio
 Confartigianato Imprese Lazio
 Casartigiani Lazio
 Coldiretti
 Confprofessioni Lazio
 CNA Lazio
 Confetra Lazio
 Federalberghi
 Cisal Lazio
 Confapi Lazio
 Confimprese Italia
 Unicoop Lazio
 A.i.ss
 Conflavoro pmi
 Federterziario
 Sistema impresa roma
 Federdistribuzione
 Aniac
 As.n.a.l.i.
 Anpit Lazio
 Confederazione Aepi
 Confsal Lazio
 Forum terzo settore Lazio
 Camera di Commercio di Roma
 Camera di Commercio di Frosinone
 Camera di Commercio di Latina
 Camera di Commercio di Rieti
 Camera di Commercio di Viterbo
 ABI

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