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Decreto Ministeriale 22 Marzo 2020

EMERGENZA COVID-19 – DPCM 22 MARZO 2020  Il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo Decreto Ministeriale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio del virus Covid-19 valido su tutto il territorio nazionale. Tale Decreto entrerà in vigore a partire da oggi 23 Marzo e sarà valido fino al 3 Aprile 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto potranno completare le attività necessarie alla sospensione entr il 25 Marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza. Nel dettaglio da oggi in poi: a) saranno sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (in foto) e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano valide le indicazioni contenute nel decreto emanato in data 11 Marzo. Per le pubbliche amministrazioni, restano confermate le disposizioni del decreto del 17 Marzo. Resta fermo inoltre, per le attività commerciali, quanto disposto nel decreto 11 Marzo e nell’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi privati o pubblici, in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Conseguentemente, le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” contenute nel precedente DPCM dell’8 marzo, sono abolite; c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; d) restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 (in foto), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni; e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei ed altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti; f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli ed alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.
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