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DPCM 28 MARZO 2020 – Fondo di Solidarietà Comunale 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria  (IMU),  di  spettanza  dei comuni, di cui all’art. 1,  commi  738  e  seguenti  della  legge  27 dicembre 2019, n.  160,  definita  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell’economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dell’interno, previo accordo da sancire presso la  Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie locali;
Visto l’art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, secondo  il quale la dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale di cui al comma 380-ter dell’art. 1 della citata legge n.  228  del  2012,  al  netto dell’eventuale  quota  dell’imposta  municipale  propria (IMU) di spettanza  dei  comuni  connessa  alla   regolazione   dei   rapporti
finanziari,  e’  stabilita  in  euro  6.213.684.364,87  a   decorrere dall’anno 2020, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell’IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della  quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi  con  la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
Visto l’art. 1, comma 850, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale di cui al comma 448 dell’art. 1 della  legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ ridotta di 14,171 milioni di euro  annui in conseguenza della minore  esigenza  di  ristoro  ai  comuni  delle
minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783  dell’art.  1  della legge n. 160 del 2019;
Visto l’art. 1, comma 449, lettere da a) a d-ter), della  legge  n. 232 del 2016, in base al quale che il Fondo di solidarieta’  comunale di cui al comma 448 e’:
a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.753.279.000 tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e  del  tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno  2015  derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell’importo massimo di 66 milioni di euro,  tra  i comuni per i quali il riparto dell’importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito  della  TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo e’ ripartito in modo da garantire a ciascuno dei  comuni di cui  al precedente periodo   l’equivalente del gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c)   destinato,   per   euro   1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza  dei  comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai  comuni  delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l’anno 2017 e
il 45 per cento per gli anni  2018  e  2019,  da  distribuire  tra  i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita’  fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla  Commissione  tecnica  per  i fabbisogni standard entro il  30  settembre  dell’anno  precedente  a quello di riferimento. La quota  di  cui  al  periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall’anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui alla legge n. 208 del  2015,  propone  la metodologia per la neutralizzazione della componente  rifiuti,  anche attraverso l’esclusione della predetta componente  dai  fabbisogni  e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita  nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell’art. 1 della legge n.  232  del  2016.  L’ammontare  complessivo della capacità  fiscale  perequabile  dei  comuni  delle  regioni  a statuto ordinario è determinata in  misura  pari  al  50  per  cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare  sino all’anno 2019. A  decorrere  dall’anno  2020  la  predetta  quota  è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore  del 100 per cento a decorrere dall’anno 2029.  La  restante  quota,  sino all’anno 2029, e’, invece, distribuita assicurando a  ciascun  comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta’ comunale  dell’anno  precedente,  eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla  variazione  della quota di fondo non ripartita  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita  e  della  quota dell’IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale  importo è ripartito assicurando a ciascun comune una  somma pari all’ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata  in  misura corrispondente alla variazione del  Fondo  di  solidarietà  comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal  2018  al  2021,  ripartito,  nel  limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra  i  comuni  che  presentano, successivamente all’attuazione del correttivo di  cui  al  comma  450 dell’art. 1 della legge n. 232  del  2016,  una  variazione  negativa della dotazione  del  Fondo  di  solidarietà  comunale  per  effetto dell’applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c),  in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000  annui  a decorrere dall’anno 2020,  ai  comuni  fino  a  5.000  abitanti  che, successivamente all’applicazione dei criteri di cui alle  lettere  da a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di  solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo  precedente  e’  attribuito
sino a concorrenza del valore  negativo  del  Fondo  di  solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso,  e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per  ciascun  comune.  In caso di insufficienza delle risorse  il  riparto  avviene  in  misura proporzionale al valore negativo del Fondo di  solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l’importo negativo di euro 100.000. L’eventuale eccedenza delle risorse è destinata  a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
Visto che l’art. 1, comma 551, della legge n. 160 del 2019, dispone che,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2022,  il  Fondo  di solidarieta’ comunale e’ incrementato di 2 milioni di  euro  annui  e che si provvede con decreto del Ministro  dell’interno,  di  concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, a stabilire le misure di attuazione dello stesso  comma  al  fine  di ridurre per i  comuni  montani  con  popolazione  inferiore  a  5.000 abitanti, nei limiti del predetto  stanziamento,  l’importo  che  gli stessi  hanno  l’obbligo  di  versare  per  alimentare  il  Fondo  di
solidarieta’ comunale  mediante  una  quota  dell’imposta  municipale propria;
Visto che, ai sensi dell’art. 1, comma 783, della citata  legge  n. 160 del 2019, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta’  comunale resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai  comuni  per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall’applicazione  dei  commi
da 10 a 16, 53 e 54 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e  che  restano  altresi’  fermi   gli   effetti   delle   previgenti disposizioni in materia di IMU  e  TASI  sul  Fondo  di  solidarietà comunale;
Visto, altresi’, che i commi 848 e 849, dell’art. 1 della legge  n. 160 del 2019 dispongono che la dotazione del  Fondo  di  solidarieta’ comunale di cui al comma 448 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8  dell’art.  47  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ incrementata di 100 milioni  di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro  nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro  annui  a decorrere dal 2024, destinati a  pecifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarieta’ comunale e che, per l’anno 2020, i comuni beneficiari nonche’ i criteri e le modalita’ di riparto delle risorse sono stabiliti con un apposito  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell’interno  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  da  adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-citta’  ed
autonomie locali;
Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019;
Considerata la metodologia  di  neutralizzazione  della  componente «raccolta  e  smaltimento  rifiuti»  nel   calcolo   del Fondo di solidarietà comunale 2020 approvata nella seduta del 15 ottobre 2019 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
Visto il decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  30 ottobre 2018  concernente  l’adozione  della  stima  delle  capacita’ fiscali 2019 per singolo comune delle regioni  a  statuto  ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti,  del tax gap nonche’ della variabilita’ dei dati assunti a riferimento;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge n. 232  del  2016  il  quale stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle  regioni  a  statuto ordinario, nel caso in cui l’applicazione dei criteri di  riparto  di cui alla lettera c) del comma  449  determini  una  variazione  delle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro,  superiore  a  +4  per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all’ammontare delle risorse storiche di riferimento, si puo’ applicare un correttivo  finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le  risorse  di  riferimento  sono definite dai gettiti dell’IMU e  della  TASI,  entrambi  valutati  ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo  di  solidarieta’ comunale. Per il calcolo delle risorse  storiche  di  riferimento  la dotazione netta del  Fondo  di  solidarieta’  comunale  e’  calcolata considerando  pari  a  zero  la  percentuale  di  applicazione  della differenza tra capacita’ fiscali e fabbisogni standard  di  cui  alla
lettera  c)  del  comma  449.  Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo, nell’ambito del Fondo di  solidarieta’  comunale,  e’  costituito  un accantonamento alimentato dai comuni  che  registrano  un  incremento delle risorse complessive rispetto all’anno precedente superiore al 4 per cento. I  predetti  enti  contribuiscono  in  modo  proporzionale
all’accantonamento in misura non superiore all’eccedenza  di  risorse rispetto alla  soglia  del  4  per  cento  e,  comunque,  nel  limite complessivo  delle  risorse  necessarie  per  ridurre  le  variazioni negative dei comuni con una perdita superiore  al  4  per  cento.  Il predetto accantonamento e’ ripartito proporzionalmente tra  i  comuni che registrano  una  riduzione  delle  risorse  complessive  rispetto all’anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate.»;
Visto l’art. 1, comma 451, della legge n. 232  del  2016  il  quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle  finanze,  previo  parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo  da  sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali  entro  il  15 ottobre dell’anno precedente a quello di  riferimento  e  da  emanare entro il 31 ottobre dell’anno precedente  a  quello  di  riferimento, sono stabiliti  i  criteri  di  riparto  del  Fondo  di  solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al   periodo
precedente è, comunque,  emanato  entro  il 15  novembre  dell’anno precedente a quello di riferimento;
Visto l’art. 1, comma 452, della legge n. 232  del  2016 il  quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell’importo massimo di 15 milioni di  euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli  comuni  derivanti  da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto  del  fondo. Le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati  sono  destinati  all’incremento dei contributi straordinari di cui all’art. 15, comma 3, del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,  anche  mediante  il versamento all’entrata del  bilancio  dello  Stato  e  la  successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di  previsione  del Ministero dell’interno;
Visto l’Accordo sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta’  ed autonomie locali l’11 dicembre 2019, ai sensi del comma 451 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i  fabbisogni standard del 9 gennaio 2020;
Vista l’informativa resa dal Ministero dell’interno  in  seno  alla Conferenza Stato-citta’ ed  autonomie  locali  nella  seduta  del  27 febbraio 2020;
Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, che prevede che  il  Comune di Sappada e’  distaccato  dalla  Regione  Veneto  e  aggregato  alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito della Provincia di Udine a decorrere dalla data del 16 dicembre 2017;
Considerato, pertanto, che nei confronti del Comune di  Sappada,  a decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2017, al pari di  tutti i  comuni  ricadenti  nel  territorio  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, non trova applicazione il quadro normativo relativo al  Fondo di solidarieta’ comunale:
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno;

Decreta:

                               Art. 1

   Composizione del Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2020

1. Per l’anno 2020 il Fondo di solidarieta’ comunale e’ composto:
a) dalla  quota  assicurata  attraverso  una  quota  dell’imposta municipale  propria  (IMU),  di  spettanza   dei   comuni,   pari   a 2.768.800.000,00  euro  incrementata  dell’ulteriore  quota  dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi  con  la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all’art.  1,  comma  449,  lettera  d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nel  limite  massimo  di  euro 25.000.000;
c) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449,  lettera  a),  della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;
d) dalla quota di cui l’art. 1, comma 449, lettera d-ter),  della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;
2. Per l’anno 2020 a valere sulla quota di cui al comma 1,  lettera a) e’ prededotto il contributo,  sino  all’importo  massimo  di  euro 64.740.376,50, destinato alle finalita’ di cui all’art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.

Art. 2

Determinazione della dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2020

1. Il Fondo di  solidarieta’  comunale  per  l’anno  2020,  di  cui all’art. 1, comma 1, al netto della quota di cui all’art. 7, comma  2 del presente decreto, e’ stabilito nel complessivo  importo  di  euro 6.199.513.364,88. Tale importo e’ integrato  di  euro  332.031.465,41 derivanti dall’ulteriore  quota  dell’IMU  di  spettanza  dei  comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari  dei  comuni  di  cui all’art. 8, comma  5,  di  cui  euro  250.000.000  gia’  iscritti  in
bilancio sul capitolo 1365 dello stato di  previsione  del  Ministero dell’interno e la restante quota da riassegnare al medesimo  capitolo di bilancio, previo versamento  all’entrata  delle  somme  recuperate dall’Agenzia delle entrate ai sensi  dell’art.  1,  comma  129  della legge di stabilita’ 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n.228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo  di  solidarieta’ comunale, l’Agenzia delle entrate – Struttura di gestione – versa  al capitolo 3697 dell’entrata del bilancio  dello  Stato  una  quota dell’IMU di spettanza dei comuni delle regioni a  statuto  ordinario, della Regione siciliana   e   della Regione Sardegna pari, complessivamente,  a  euro  2.768.800.000,00  –  inclusa   la   quota
recuperata ai sensi dell’art. 7, comma  2, del  presente  decreto  – determinata per ciascun comune in proporzione alle stime  di  gettito dell’IMU valide  per  l’anno 2015, come comunicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il  valore relativo a ciascun comune e’ indicato  nell’allegato  1  al  presente decreto.

 Art. 3

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario


1. Il riparto della  quota  del  Fondo  di  solidarieta’ comunale spettante per l’anno 2020 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e’ effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta’ comunale per  l’anno 2019, come definito ai sensi dell’art. 1, comma 921,  della  legge  30  dicembre 2018, n. 145. Il valore di cui al periodo precedente  e’ rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni  puntuali  di cui ai decreti del Ministro dell’interno di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e  dell’11  aprile 2019;
b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle  disposizioni  di  cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
2. In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 50 per  cento  della  quota  del  Fondo  di solidarietà comunale relativa, per  l’anno  2020,  ai  comuni  delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1  del presente articolo, è accantonato e redistribuito ai medesimi  comuni
sulla base della differenza tra  le  capacità  fiscali,  considerate nella misura del 55 per  cento  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell’economia e  delle  finanze  30  ottobre  2018  ed  i  fabbisogni standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni standard nella seduta  del  24  luglio  2019,  ed  assoggettati  alla metodologia di  neutralizzazione  della   componente «raccolta e smaltimento rifiuti» approvata   nella   seduta   della   medesima
Commissione del 15 ottobre 2019.
3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo di cui al comma 450 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.
4. Per l’anno 2020 l’importo risultante dall’applicazione dei comma 2 e 3 è rettificato con l’applicazione  del  correttivo di cui al comma 449, lettera d-bis) dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.
5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  4  e’ riportato nell’allegato 2.
6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020 i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni preesistenti.

Art. 4

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna


1. Il riparto  della  quota  del  Fondo di solidarieta’ comunale spettante per l’anno 2020 ai comuni della Regione siciliana  e  della Regione Sardegna è effettuato prendendo come valore  di  riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2019, come definito ai sensi dell’art. 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018, rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni  puntuali  di cui ai decreti del Ministro dell’interno di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e  dell’11  aprile 2019;
b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle  disposizioni  di  cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Per i singoli comuni della Regione  siciliana  e  della  Regione Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di  cui  al comma 1 e’ riportato nell’allegato 2.

Art. 5

Riparto della quota del Fondo di  solidarietà comunale per l’anno 2020 di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) e  attribuzione  della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 2

1. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), pari a  3.753.279.000 euro è ripartita tra i comuni delle regioni a  statuto ordinario e tra i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna  secondo  gli importi di cui all’allegato 3, colonne 1, 2, 3 e 4.
2. La quota del Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2020 di cui all’art. 1, comma 2, è attribuita ai comuni beneficiari in  base a quanto disposto dall’art. 1, comma 449, lettera b), della legge  n. 232 del 2016, secondo gli importi di cui all’allegato 3, colonna 5.

Art. 6

Disposizioni per il comune di Mappano


1. A seguito dell’istituzione del comune di Mappano (TO)  la  quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l’anno 2020  a  tale ente locale e’ calcolata rideterminando la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante in base agli articoli 3 e 5 ai comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 e’  effettuata  ripartendo tra il comune di Mappano ed i singoli comuni interessati la quota  di Fondo per il 90 per cento  sulla  base  dei  dati  della  popolazione residente e per il 10 per cento in base all’estensione territoriale.

Art. 7 

Accantonamento per l’anno 2020 

1.  Per  l’anno 2020 è costituito un accantonamento di euro 7.000.000,00 sul Fondo di solidarietà comunale.
2. L’accantonamento di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alla compensazione del  mancato  recupero  a  carico  del  comune  di Sappada delle somme di cui  agli  allegati  1  e  2  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018.
3. L’accantonamento, al netto delle somme di cui  al  comma  2, e’ destinato a  eventuali  conguagli  ai  singoli  comuni  derivanti  da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del  Ministro  dell’interno,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4.   La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell’accantonamento è calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l’anno 2020, di cui all’art. 3, comma 1 ed all’art. 4, comma 1.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le rettifiche  di  cui  al comma 3 decorrono dall’anno   2020 e l’accantonamento di cui al comma 1, al netto delle somme di cui al comma 2, non utilizzato e’ destinato  all’incremento  dei  contributi straordinari di cui all’art. 15, comma 3, del testo unico di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 Art. 8 

Determinazione della quota del Fondo di solidarietà per l’anno 2020 relativa ai singoli comuni


1. Per i singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della Regione siciliana e della Regione Sardegna, la  somma  algebrica  del valore di  cui  all’allegato  2,  colonna  5  e  del  valore  di  cui all’allegato 3, colonna 6, e’ riportata nell’allegato 4, colonna 1.
2. Il contributo di cui alla lett. d-ter) del comma 449 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 destinato, nel  limite  massimo  di  euro 5.500.000 annui ai comuni fino a 5.000 abitanti,  e’  ripartito  come riportato nell’allegato 4, colonna 2.
3. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base ai commi 1 e 2 sono corretti in relazione all’accantonamento di cui all’art. 7,  i cui valori per singolo ente sono riportati nell’allegato  4,  colonna 3.
4. Il risultato positivo della somma algebrica dei  valori  di  cui all’allegato 4, colonne 1, 2 e  3  determina  per  i  singoli  comuni l’importo spettante per l’anno 2020 a titolo di Fondo di solidarieta’ comunale, riportato nell’allegato 4, colonna 4.

  5. Il risultato negativo della somma algebrica dei  valori  di  cui all’allegato 4, colonne 1, 2 e  3  determina  per  i  singoli  comuni un’ulteriore quota di imposta municipale  propria  di  spettanza  dei comuni dovuta per l’anno 2020 a titolo di alimentazione del Fondo  di solidarieta’ comunale, il cui importo e’ riportato  nell’allegato  4, colonna 5. In  tal  caso  l’Agenzia  delle  entrate  –  Struttura  di gestione versa ad apposito capitolo dell’entrata del  bilancio  dello
Stato una quota dell’imposta  municipale  propria  di  spettanza  dei singoli comuni pari al predetto importo.
6. Ove l’Agenzia delle entrate – Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di  cui  al  comma  4, i comuni  interessati  sono  tenuti  a versare la somma residua direttamente all’entrata del bilancio   dello   Stato, dando comunicazione dell’adempimento al Ministero dell’interno. In caso di mancato versamento da parte del comune  entro  il  31  dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione  provvede  al  recupero
negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a  qualunque titolo dovuti al comune.

 Art. 9 

Compensazioni finanziarie per l’anno 2020

1. Per l’anno 2020 sugli importi a credito o a debito  relativi  ai singoli  comuni  risultanti  dall’applicazione  dell’art.   8,   sono applicate le detrazioni  conseguenti  all’applicazione  dell’art.  7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 10

Erogazioni di risorse per l’anno 2020

1. Per l’anno 2020, il Ministero dell’interno, Direzione Centrale della finanza locale, provvede a  erogare a ciascun  comune  quanto attribuito a  titolo di Fondo di solidarieta’ comunale in base all’art. 8, al netto delle detrazioni di cui all’art. 9, in due  rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre  2020,  di  cui  la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della  disponibilita’ di cassa  del  capitolo  1365,  relativo  al  Fondo  di  solidarieta’ comunale,  iscritto  nello  stato   di   previsione   del   Ministero dell’interno.

 Art. 11
Operazioni da parte dell’Agenzia delle entrate

1. Per l’anno 2020 gli importi  dovuti  dai  singoli  comuni,  come indicati nell’allegato 1 e nell’allegato 4, colonna  5,  o  derivanti dall’applicazione  dell’art.  9   sono   comunicati   dal   Ministero dell’interno all’Agenzia  delle  entrate-Struttura  di  gestione,  la quale provvede a trattenere le relative somme dall’imposta municipale propria riscossa tramite il sistema dei versamenti  unitari,  di  cui all’art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  La
trattenuta da parte dell’Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione e’ effettuata in due rate  di  pari  importo a valere  sulle  somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del  16 dicembre 2020. Gli importi   recuperati   dall’Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  appositi  capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall’art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto verra’ trasmesso alla Corte dei  conti  per  la registrazione e  sara’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29/20A01920/sg

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